Importante sentenza della Corte Costituzionale in materia di bilanciamento tra assistenza ai disabili e indennità di maternità , esigenze spesso in capo alla stessa persona e che fino ad ora in alcune sentenze di merito vedevano sacrificata "in maniera arbitraria la speciale adeguata protezione che l’articolo 37, primo comma, della Costituzione accorda alla madre al lavoratrice e al bambino», secondo la Consulta.
La sentenza n. 158 2018 risolve un quesito posto dai tribunali di Torino e Trento sulla legittimità costituzionale dell’articolo 24 del Dlgs 151/01 - Testo unico sulla tutela e il sostegno della maternità e della paternità -Come noto si ha diritto all'indennità di maternità fino ad un massimo di 60 giorni di assenza oltre il periodo di congedo obbligatorio. La normativa prevede alcune motivazioni di assenza che non rientrano nel conteggio dei 60 giorni come la malattia o l'infortunio sul lavoro. La consulta ha convenuto però che benche l’elencazione dell’articolo 24 sia tassativa e non integrabile attraverso una «interpretazione adeguatrice» non è giusto negare l’indennità di maternità alla madre che all’inizio del periodo di astensione obbligatoria benefici da più di 60 giorni di un permesso per l’assistenza al coniuge o al figlio in condizione di grave disabilità (L. 104 -92)
Secondo la consulta richiedendo una scelta tra l’assistenza al disabile e la ripresa dell’attività lavorativa per poter fuirire dell'oindennità di maternità , la norma risulta illegittima perché «entra in contrasto con il disegno costituzionale che tende a ravvicinare le due sfere di tutela e a farle convergere, nell’alveo della solidarietà familiare, oltre che nelle altre formazioni sociali».