Nel caso in cui si venda la prima casa nei cinque anni successivi al suo acquisto, fatto fruendo dell’agevolazione, l’acquisto della nuda proprietà di un’altra abitazione non è sufficiente a non far perdere i benefici fiscali. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 17148/2018.
La norma prevede che si possa usufruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa purché la stessa non si rivenda nei cinque anni successivi, a meno che, entro un anno dalla vendita non si proceda ad acquistare un altro immobile da destinare ad abitazione principale. Fino alla sentenza in esame non ci si era mai posti il problema del tipo di diritto che dovesse essere associato alla nuova prima casa, l’unico limite era dato dal fatto che ovviamente lo stesso immobile dovesse rappresentare l’abitazione principale del proprietario. In ragione di questo quindi venivano silenziosamente considerati legittimi il diritto di nuda proprietà cosi come anche altro diritto reale di godimento o la quota di titolarità.
A favore della legittimazione dell’acquisto di una piccola quota si era espressa la stessa Corte di Cassazione nella sentenza 13291/2011 in cui era stato considerato sufficiente l’acquisto di una proprietà di 4 millesimi per non far decadere dai benefici fiscali in essere. In particolare in quel contesto la Corte aveva statuito che “non può ritenersi vi sia un limite quantitativo all'acquisto pro quota dell'immobile perché si decada da quei benefici, nulla disponendo la legge al riguardo: la condizione essenziale perché non si verifichi la decadenza dai benefici è l'adibizione del secondo immobile acquistato, entro il termine, ad abitazione principale, a prescindere dalla quota di proprietà acquistata, restando ogni valutazione in proposito irrilevante ai fini della decisione”. Il giudice del grado di appello aveva invece considerato come irrisoria la percentuale dell’immobile acquistata.
Con la sentenza 17148/2018 invece, la Cassazione ha affermato che “l’atto necessario affinché il contribuente eviti la decadenza dell’agevolazione prima casa di cui ha fruito in precedenza deve essere rappresentato da un titolo idoneo a consentirgli l’uso e il godimento in via piena ed esclusiva”. In quest’ottica non potrà quindi considerarsi sufficiente l’acquisto della nuda proprietà.