Dopo la lunga attesa si conferma con la pubblicazione ieri in Gazzetta Ufficiale la stretta sui contratti a termine inserita nel Decreto dignità, gia a partire da oggi e anche in riferimento al lavoro in somministrazione.
La novità rispetto alla bozza approvata la scorsa settimana è l'inserimento di una specificazione che salva le attività stagionali dagli obblighi di causale, come già succedeva con il Decreto Poletti.
Si conferma dunque che a partire da oggi 14.7.2018
- si possono stipulare contratti a termine senza causale se inferiori a 12 mesi o contratti a termine con causale se di durata superiore ( due le possibilità : 1 - esigenze temporanee estranee all'azienda come le sostituzioni per maternità o 2- picchi di attività imprevista e temporanea)
- con atto scritto da consegnare in copia al lavoratore entro 5 giorni.
- Anche i rinnovi di contratti già in corso dovranno tenere conto di quest'obbligo
- la durata massima complessiva scende da 36 mesi a 24 mesi
- Il contributo addizionale sale di 0,5% della retribuzione imponibile per ogni rinnovo dopo il primo, anche per la somministrazione e anche per le attività stagionali
- le proroghe possono essere al massimo 4, sempre nel limite dei 24 mesi
- La sanzione in caso di violazione dei tempi resta la trasformazione del rapporto in tempo indeterminato.
In queste ore ha fatto scalpore la notizia che i contratti a termine ogni anno sono quasi 2 milioni e quelli oltre i 24 mesi sono quasi 80 mila, il 10 % dei quali probabilmente non verrà rinnovato, con la perdita quindi 8000 posti di lavoro ogni anno fino al 2028. Sono i dati indicati dallo stesso Ministero dell'Economia nella relazione tecnica che accompagna il Decreto e utilizzati per il conteggio delle coperture necessarie.
Inoltre, si legge nella relazione, tra il 2018 e il 2019 si stimano circa 130 milioni di euro come minori entrate fiscali derivanti dal calo di contratti, che ovviamente non saranno automaticamente sostituiti da contratti a tempo indeterminato.