Con la circolare n. 15 del 12 luglio 2018 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla disciplina dei beni significativi alla luce della norma di interpretazione contenuta nella Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017). In particolare, la circolare fornisce chiarimenti in ordine alla disciplina dei c.d. “beni significativi” di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della Legge 488/2013 e al D.M. 29 dicembre 1999 oggetto della norma di interpretazione autentica introdotta dall’articolo 1, comma 19, della Legge di Bilancio 2018.
In particolare, quest’ultima disposizione prevede che le disposizioni dei beni significativi si interpretano nel senso che
- l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale;
- come valore dei beni significativi deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non puo' essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi.
- la fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso.
- sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Con la norma di interpretazione autentica è stato specificato il criterio in base al quale le componenti o le parti staccate assumono rilevanza ai fini della determinazione del valore dei beni significativi e sono state indicate le modalità di determinazione di detto valore.
Sul piano degli adempimenti contabili, sono state chiarite anche le modalità di fatturazione della prestazione di servizi nella quale è compresa la cessione di un bene significativo.
Il documento di prassi è allegato a questo articolo.