Il previo esercizio dell’opzione per la costituzione del Gruppo IVA non costituisce condizione per la valida presentazione degli interpelli, pertanto anche prima dell’esercizio dell’opzione di costituzione di un Gruppo IVA, le istanze finalizzate a superare le presunzioni di esclusione o inclusione possono essere legittimamente presentate.
La legittimazione alla presentazione delle istanze di interpello di cui all’articolo 70-ter del Decreto IVA, è riconosciuta sia al soggetto passivo d’imposta rispetto al quale si voglia dimostrare la insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo o la sussistenza di quello economico, sia al rappresentante del Gruppo IVA costituendo o costituito, individuato secondo i criteri fissati dall’articolo 70-septies del Decreto IVA.
Questo uno dei chiarimenti sulle modalità di presentazione delle istanze di interpello probatorio (ex articolo 70-ter, commi 5 e 6, del Dpr 633/1972) finalizzate all'esclusione o all'inclusione di soggetti passivi d’imposta in un Gruppo Iva, forniti dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione del 10 luglio 2018 n. 54.
Per la regolare presentazione dell’interpello è richiesta, dunque, la sottoscrizione sia del rappresentante del Gruppo IVA costituito o del futuro rappresentante del Gruppo IVA costituendo, sia del membro di cui si vuole provare il difetto o il possesso di un requisito di partecipazione. La duplice sottoscrizione è funzionale alla rappresentazione complessiva della rete dei soggetti passivi interessati alla formazione di un Gruppo IVA, che solo il rappresentante può fornire.
La presentazione dell’istanza di interpello da parte del futuro rappresentante non obbliga quest’ultimo all’esercizio dell’opzione di costituzione del Gruppo IVA.
La costituzione di un Gruppo IVA è l’effetto di una opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato tra i quali ricorrano congiuntamente vincoli di tipo finanziario, economico e organizzativo (modello all-in, all-out). La decisione degli operatori economici di aderire al regime di cui al Titolo V-bis del DPR n. 633 del 1972, non può essere assunta su base individuale.
Più precisamente, la partecipazione di più soggetti passivi d’imposta ad un Gruppo IVA richiede la coesistenza tra gli stessi dei vincoli finanziari, economici ed organizzativi di cui all’articolo 70-ter del DPR n. 633 del 1972 che nei commi da 1 a 3 testualmente dispone:
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Si considera sussistente un vincolo finanziario tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile e almeno dal 1º luglio dell'anno solare precedente:
a) tra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;
b) detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni. -
Si considera sussistente un vincolo economico tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sulla base dell'esistenza di almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica:
a) svolgimento di un'attività principale dello stesso genere;
b) svolgimento di attività complementari o interdipendenti;
c) svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi. - Si considera sussistente un vincolo organizzativo tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando tra detti soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo IX, del codice civile, o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto”.