Dal 23 luglio 2018 sarà possibile versare con F24 la registrazione degli atti dell'autorià giudiziaria. Come si legge nelle motivazioni del Provvedimento n. 143035 di ieri, 10 luglio 2018, l’articolo 37 del D.P.R 131/86 (TUR) prevede che gli atti dell’autorità giudiziaria siano soggetti all’imposta di registro. L’imposta è calcolata anche sugli atti enunciati nel provvedimento e non registrati, ai sensi dell’articolo 22 del TUR. In un’ottica di razionalizzazione delle modalità di pagamento, il modello F24 garantisce una maggiore efficienza nella gestione del sistema e rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti che già utilizzano il modello F24 per il pagamento di numerosi tributi. Pertanto, con il documento di prassi di ieri, l’utilizzo del modello F24 viene esteso alle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria richieste dall’Agenzia delle entrate.
Data l’esigenza dei contribuenti e degli operatori di adeguarsi alle nuove modalità di pagamento, la decorrenza del passaggio al modello F24 è stabilita per il versamento delle imposte liquidate relative agli atti dell’autorità giudiziaria emessi dal 23 luglio 2018. Per quelli emessi prima di tale data, i versamenti delle relative imposte saranno effettuati con il modello di versamento F23. Fino al 31 dicembre 2018, sono comunque considerati validi i versamenti effettuati sia con modello F23, sia con modello F24. I versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate sono effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento allegato o indicato nell’atto stesso.
Versamento imposte atti giudiziari emessi fino al 23 luglio | F23 |
Versamento imposte atti giudiziari emessi dal 23 luglio | F24 |
Il Provvedimento è allegato a questo articolo.