HOME

/

NORME

/

CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

/

LAVORATORI IMPATRIATI E RESIDENZA FISCALE ALL’ESTERO: CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

3 minuti, Redazione , 10/07/2018

Lavoratori impatriati e residenza fiscale all’estero: chiarimenti delle Entrate

Residenza fiscale all’estero prima dell’impatrio dei lavoratori: risoluzione delle Entrate

Ascolta la versione audio dell'articolo

Chiarimenti sul regime di favore per i lavoratori impatriati sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 51/E/2018. Nell'interpello, oggetto del documento di prassi, è stato affrontato il caso del sig. Alfa, cittadino italiano che:

  • in agosto 2015, ha trasferito la propria residenza in Svizzera e, contestualmente, ha fatto richiesta di iscrizione all’AIRE, e ha iniziato a collaborare con la società a Zurigo. Il rapporto di lavoro ha avuto decorrenza fino al 30 settembre 2017.
  • A seguito dell’interruzione del suddetto rapporto di lavoro, l’istante ha trasferito nuovamente la propria residenza in Italia e ha intrapreso un nuovo rapporto lavorativo con una società italiana a partire dal 3 ottobre 2017.
  • Attualmente l’istante è residente in Italia ma, per l’anno 2017, risulta fiscalmente residente in Svizzera.

nel rispondere le Entrate hanno ricordato che il regime speciale per i lavoratori impatriati, al fine di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni prevede la concessione di incentivi fiscali, sotto forma di imponibilità del reddito prodotto in Italia nella misura del 50%, in favore di soggetti che trasferiscano la residenza nel territorio dello Stato.
L’agevolazione è applicabile a decorrere dal periodo di imposta in cui il soggetto trasferisce la residenza in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi, ove ricorrano i requisiti.
In particolare, sono destinatari del beneficio fiscale in esame i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extraeuropeo con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, che:

  1. sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, o
  2. hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Per accedere al regime speciale per i lavoratori impatriati, la norma presuppone, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per un periodo minimo precedente all’impatrio.
A tal fine, si osserva che l’art. 16 del d.lgs n. 147 del 2015 non indica espressamente, per i soggetti di cui al comma 2, un periodo minimo di residenza estera, come, invece, previsto per i soggetti di cui al comma 1 del medesimo art. 16 (permanenza all’estero per i cinque periodi di imposta precedenti al trasferimento in Italia).
Considerato, che il comma 2 prevede un periodo minimo di lavoro all’estero di due anni, per tali soggetti, la residenza all’estero per almeno due periodi d’imposta costituisca il periodo minimo sufficiente ad integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato e a consentire, pertanto, l’accesso al regime agevolativo.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2 del TUIR, sono residenti in Italia le persone fisiche che, per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Le condizioni appena indicate sono fra loro alternative; pertanto, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a fare ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia. Per fruire del beneficio fiscale il soggetto, per i due periodi di imposta antecedenti a quello in cui si rende applicabile l’agevolazione, non deve essere stato iscritto nelle liste anagrafiche della popolazione residente e non deve avere avuto nel territorio dello Stato il centro principale dei propri affari e interessi, né la dimora abituale, circostanze, queste ultime, che richiedono verifiche di fatto non esperibili in questa sede.
 

Allegato

Risoluzione 51 del 6.7.2018

Tag: REDDITI ESTERI 2023 REDDITI ESTERI 2023 CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ REDDITI PERSONE FISICHE 2024 REDDITI PERSONE FISICHE 2024

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

FISCALITÀ INTERNAZIONALE PMI · 20/11/2024 Investment Management Exemption: chiarimenti dell'Agenzia sulle nuove disposizioni

Investment Management Exemption (IME): i chiarimenti della Circolare 23/E del 2024 per Gestori patrimoniali e veicoli di investimento non residenti

Investment Management Exemption: chiarimenti dell'Agenzia sulle nuove disposizioni

Investment Management Exemption (IME): i chiarimenti della Circolare 23/E del 2024 per Gestori patrimoniali e veicoli di investimento non residenti

Bonus Natale dipendenti 2024: chiarimenti sui requisiti per richiederlo

Come accedere al Bonus natale 100 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulle novità introdotte dal DL n. 167/2024

OT23 2025:  modello aggiornato e  nuove istruzioni

Aggiornato il 12.11 il modello OT23 2025 INAIL per la richiesta di riduzione per prevenzione con la guida alla compilazione anche interventi pluriennali e standard ESG

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.