Con il messaggio n. 2725 del 5 luglio 2018 l'INPS fa il punto su quali sono i soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti nel settore agricolo: Dottori agronomi , periti agrari, periti agrari laureati, agrotecnici e agrotecnici laureati e sulle modalità di abilitazione come intermediari.
In particolare si specifica che sono soggetti abilitati :
- i professionisti iscritti agli albi dei periti agrari e degli agrotecnici(cfr. anche la circolare 45/2018).
- i dottori agronomi e i dottori forestali iscritti ai rispettivi albi, ai quali era stata già estesa, con la circolare n. 72/2008, “la competenza a rappresentare i datori di lavoro agricoli nei rapporti con l’INPS”.
Per entrambi l'abilitazione vale solo per le aziende e di datori di lavoro che amministrano come professionisti
per la profilazione dei periti agrari, periti agrari laureati, dottori agronomi, dottori forestali, agrotecnici e agrotecnici laureati, i professionisti dovranno inviare all’indirizzo e-mail [email protected] l’accordo o la lettera di incarico in cui si preveda:
- per i dottori agronomi e i dottori forestali la cura della direzione, amministrazione, gestione, contabilità, curatela, e consulenza dell’impresa agricola rappresentata (art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 3/1976, come modificato dall’articolo 2, comma 1, della legge n. 152/1992);
- per gli agrotecnici e gli agrotecnici laureati la cura della direzione, amministrazione, gestione, funzione contabile, assistenza e rappresentanza tributaria e amministrazione del personale dipendente dell’impresa agricola rappresentata (art. 11, lett. b), della legge n. 251/1986);
- per i periti agrari e i periti agrari laureati la cura della direzione, amministrazione, gestione, funzioni contabili, assistenza e rappresentanza tributaria e amministrazione del personale dipendente dell’impresa agricola rappresentata (art. 2, lett. a), della legge n. 434/1968, così come modificato dall’articolo 2 della legge n. 54/1991).
Alla richiesta vanno allegati:
documento di riconoscimento;
copia della tessera sanitaria o del tesserino di codice fiscale;
copia del tesserino di iscrizione all’albo o certificazione di iscrizione rilasciata dal proprio Albo Professionale;
copia dell’accordo o della lettera di incarico dell’azienda agricola rappresentata, supportata dalla dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
non è richiesta, invece, la comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (dcversamente da quanto comunicato nel messaggio n.1618/2018)
Dopo la trasmissione della documentazione, il professionista sarà censito nel sistema delle deleghe nella qualità di intermediario e dovrà richiedere il rilascio del PIN e la relativa profilazione presso la Struttura territoriale competente,