L'Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota protocollo n. 5828 del 4 luglio 2018 , fornisce ulteriori indicazioni in tema di violazione del divieto di pagamento in contanti delle retribuzione e, in particolare:
- sulle modalità di calcolo della sanzione amministrativa
- altri strumenti di pagamento ritenuti ammissibili rispetto a quelli citati nel comma 910 art. 1 legge 205-2017
Sulle sanzioni, l'Ispettorato ha chiarito che la sanzione amministrativa pecuniaria deve essere calcolata in ragione del numero di mensilità in cui si è verificata la violazione e non con riferimento al numero di lavoratori coinvolti. La sanzione consiste nel pagamento di una somma da mille a cinquemila euro. La nota fornisce un esempio : nel caso di pagamento irregolare di tre mensilità di retribuzione a due lavoratori, la sanzione sarà pari a 5mila euro, ovvero: euro 1.666,66 x 3 mensilità, senza riferimento quindi al numero di lavoratori interessati .
In materia di mezzi di pagamento consentiti, oltre alle carte di credito, agli assegni bancari e circolari e ai bonifici bancari, l'ispettorato indica come utilizzabili anche le carte di credito prepagate, intestate al lavoratore (anche se non collegate ad un conto corrente identificato dal codice Iban), purché il datore di lavoro conservi le ricevute di versamento da esibire eventualmente agli ispettori
E' consentito anche il pagamento ai soci lavoratori di cooperativa con versamenti sul libretto di prestito sociale, aperto presso la medesima cooperativa. In questo caso è necessario che il lavoratore faccia richiesta scritta di essere retribuito con questa modalita e che il versamento sia documentato nella "lista pagamenti sul libretto" .
Infine l'INL si riserva di integrare ulteriormente la lista dei mezzi di pagamento tracciabili consentiti con altre metodiche attualmente al vaglio del Ministero del lavoro mentre si stanno concordando con l'Associazione Bancaria altre modalità di controllo dei versamenti.