Il caso riguardava una società cui l'INPS richiede il pagamento degli oneri contributivi sui rimborsi spese chilometrici per vitto alloggio e trasporto fuori dal territorio comunale per lavoratori definiti dalla sentenza di primo grado come trasfertisti
I giudici della Cassazione hanno:
- accolto il ricorso principale della società affermando che ai sensi dell'art. 51 (ex art. 48) del D.lgs n. 917 del 1986 «in caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero non concorrono a formare il reddito »;
- accolto il ricorso incidentale INPS : in quanto i «rimborsi chilometrici» versati dal datore di lavoro ai dipendenti, in occasioni di trasferte fuori del territorio comunale, in quanto inerenti alle spese di viaggio da questi sostenute, devono essere documentati; infatti, ai fini dell'esclusione dall'imponibile contributivo, delle erogazione corrisposte in favore dei lavoratori, a titolo di rimborso chilometrico, l'onere probatorio del datore di lavoro è assolto «documentando i rimborsi chilometrici con riferimento al mese di riferimento, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all'importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa Aci».
La Cassazione rimanda il caso alla Corte di appello che dovrà adeguarsi ai seguenti principi di diritto:
«E' estranea alla disciplina dell'art. 51, comma 6, TUIR, secondo l'interpretazione autentica del D.L. 22 ottobre 2016, nr. 193, art. 7 quinquies (trasfertismo) , l'ipotesi dei lavoratori che non svolgono fuori sede "in via continuativa" la loro prestazione ovvero che non ricevono "in misura fissa" un'indennità o maggiorazione di retribuzione, in ragione delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, a prescindere dall'effettività della trasferta e indipendentemente dal luogo ove essa si è svolta»;
« l'onere probatorio del datore di lavoro che invochi l'esclusione, dall'imponibile contributivo, delle erogazioni in favore dei lavoratori a titolo di rimborsi chilometrici, è assolto con la prova documentale delle stesse e spetta al giudice di merito valutarne la ricorrenza nel caso concreto».