Diventa piu agevole l'accesso ai dati e ai documenti pubblici per tutti i cittadini , aziende, giornalisti all'indirizzo www.foia.gov.it . In attuazione del d.lgs del 25 maggio 2016, n. 97 il Dipartimento della Funzione Pubblica della presidenza del Consiglio ha predisposto un sito di supporto sul nuovo diritto di accesso civico generalizzato ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni.
Nel sito è possibile trovare:
- i riferimenti normativi che ne regolano l’attuazione;
- le indicazioni operative, FAQ e strumenti a supporto della gestione delle diverse fasi del procedimento FOIA;
- i risultati dell’attività di monitoraggio dell’attuazione della norma;
- una raccolta dei pareri del Garante per la protezione dei dati personali e della giurisprudenza dei TAR in materia.
- La normativa garantisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti posseduti dalle pubbliche amministrazioni, con il limite degli interessi pubblici o privati indicati dalla legge.
Giornalisti, organizzazioni non governative, imprese, cittadini italiani e stranieri possono dunque richiedere dati e documenti, e avere un ruolo attivo di controllo sulle attività delle pubbliche amministrazioni. L’obiettivo è anche favorire una maggiore trasparenza nel rapporto tra le istituzioni e la società civile e incoraggiare un dibattito pubblico informato su temi di interesse collettivo.
L’accesso civico generalizzato differisce dalle altre due principali tipologie di accesso già previste . Infatti esistevano gia:
- il diritto di accesso procedimentale o documentale, che in base agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 tutela soltanto il richiedente con un interesse diretto, concreto e attuale in quella materia mentre per l’accesso civico generalizzato il cittadino non deve dimostrare di possedere un interesse qualificato;
- Il diritto di accesso civico “semplice”, (art. 5, co. 1 del decreto legislativo n. 33/2013 c.d. Decreto trasparenza), consentiva di accedere solo alle informazioni che rientrano negli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto stesso.
Nelle FAQ si chiarisce ad esempio che:
- Il richiedente può inviare una richiesta di accesso a QUALSIASI ENTE pubblico , indirizzandola a uno dei seguenti uffici: l’ufficio che detiene i dati o i documenti; l’Ufficio relazioni con il pubblico; l' ufficio indicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell'ente interessato dalla richiesta.
- Alla richiesta l'amminsitrazione deve rispondere con un provvedimento espresso e motivato, che viene comunicato al richiedente e agli eventuali controinteressati, nel termine di trenta giorni dalla domanda.
- Se lo stesso richiedente formula piu volte la stessa richiesta , l’amministrazione ha la facoltà di non rispondere alla nuova richiesta, a condizione che la precedente sia stata integralmente soddisfatta.