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STOCCAGGIO DEI PRODOTTI ENERGETICI: LA PROCEDURA DA SEGUIRE

3 minuti, Redazione , 02/07/2018

Stoccaggio dei prodotti energetici: la procedura da seguire

I chiarimenti delle Dogane sulla disciplina dell’autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi (“depositi ausiliari”)

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Chiarimenti dell'Agenzia delle Dogane sulla disciplina dell’autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi (“depositi ausiliari”), introdotta dalla legge di bilancio 2018 e disciplinata, sotto il profilo attuativo, dal Dm 12 aprile 2018, in particolare sui prodotti energetici interessati, sull’entrata in vigore delle nuove disposizioni e sulla gestione del periodo transitorio (Nota del 27 giugno 2018 n. 71725).

Ricordiamo che scopo delle previsioni legislative è quello di sottoporre ad un particolare regime abilitativo i soggetti che, per commercializzare prodotti energetici, si avvalgono di depositi di cui non risultano esercenti, siano essi i depositi fiscali di cui all’art. 23 del decreto legislativo n. 504/1995 (testo unico delle accise), ovvero i depositi commerciali gestiti da destinatari registrati di cui all’art. 8 del medesimo testo unico.

Il predetto regime si sostanzia nel rilascio di un’autorizzazione per tutti i soggetti che non sono, loro stessi, esercenti di un deposito fiscale; per i depositari autorizzati di cui all’art. 23 del decreto legislativo n. 504/1995, invece, si rende necessaria la trasmissione di apposita comunicazione.

Modalità di presentazione Istanza prima dell'inizio dello stoccaggio

Coloro che intendono stoccare propri prodotti energetici presso “depositi ausiliari” sono tenuti a presentare all’Agenzia delle dogane, prima dell’inizio dello stoccaggio, un’istanza telematica di autorizzazione dal contenuto obbligatorio predefinito, secondo quanto disposto dall'art. 2 del Decreto del 12.04.2018:

  1. la denominazione dell'impresa, la sede, la partita IVA, le generalita' del titolare o del rappresentante legale nonche', nel caso di persone giuridiche e di societa', anche l'elenco dei soci;
  2. l'indirizzo presso il quale si intende ricevere ogni comunicazione ovvero la propria casella di posta elettronica certificata;
  3. la tipologia di prodotti energetici che intendono stoccare, identificati dai rispettivi codici di cui al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione del 24 luglio 2009, Allegato II, punto 11 (CPA);
  4. gli estremi della licenza fiscale di cui all'art. 25 del TUA, qualora posseduta;
  5. gli estremi dell'autorizzazione ad operare in qualita' di destinatario registrato di cui all'art. 8, comma 1, del TUA, qualora posseduta;
  6. gli estremi del pagamento del diritto annuale dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 954, della legge n. 205 del 2017.

L’istanza deve essere presentata:

  • all’ufficio delle Dogane competente per territorio sulla sede legale per i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato;
  • a qualunque ufficio delle Dogane ubicato in un capoluogo di regione per i soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’Unione Europea;
  • all’ufficio delle Dogane competente per territorio sul domicilio fiscale del rappresentante fiscale, per i soggetti non stabiliti nell’Unione europea e per i soggetti stabiliti in altro Stato Membro dell’Unione Europea, nel caso in cui questi ultimi si avvalgano di tale figura.

Nell’istanza dovranno essere tra l’altro selezionati, attraverso il richiamo ai codici CPA di cui al Regolamento (CE) n. 684/2009, i prodotti energetici che il soggetto intende stoccare nei depositi ausiliari ricadenti tra i seguenti:

  • Benzina con piombo di cui ai codici NC 2710 11 31, 2710 11 51 e 2710 11 59;
  • Benzina senza piombo di cui ai codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 2710 11 49;
  • Gasolio, non marcato, di cui ai codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49;
  • Gasolio, marcato, di cui ai codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49;
  • Cherosene, non marcato, di cui ai codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25;
  • Cherosene, marcato, di cui ai codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25
  • Olio combustibile pesante di cui ai codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69;
  • Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi liquefatti (GPL) di cui ai codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00.

e dovrà essere corredata da una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, su modello disponibile nell’apposita sezione del portale delle Dogane, dal soggetto che richiede l’autorizzazione, sia esso il titolare dell’impresa o il rappresentante legale della società, allo scopo di attestare l’insussistenza delle condizioni che comportano la mancanza dei requisiti soggettivi richiesti dalla norma primaria per lo svolgimento della particolare attività.

Nel caso di istanza sottoscritta dal rappresentante fiscale, la predetta dichiarazione è resa dal soggetto non stabilito nell’Unione Europea (comma 5) od anche stabilito nel territorio comunitario (comma 6).

Prima di procedere alla presentazione dell’istanza i richiedenti sono tenuti ad effettuare il versamento di euro 258,23, quale diritto annuale dovuto ai sensi dell’art. 1, comma 954, della legge 205/2017, utilizzando un bollettino di conto corrente postale da compilarsi secondo le indicazioni che verranno fornite dall’Ufficio delle dogane competente.

Ti potrebbe interessare il nostro ebook I depositi fiscali ai fini Iva (eBook 2017) utile guida alla disciplina del funzionamento dei depositi IVA e alle nuove regole di assolvimento dell'Iva decorrenti dal 1° aprile 2017. 83 pagine

Allegato

Agenzia delle Dogane Nota del 27 giugno 2018 n. 71725

Tag: OPERAZIONI INTRA ED EXTRA COMUNITARIE OPERAZIONI INTRA ED EXTRA COMUNITARIE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE ADEMPIMENTI IVA ADEMPIMENTI IVA ACCISE ACCISE

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