Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 139 del 18 giugno il Decreto del Ministero del lavoro del 27 aprile 2018 con il quale vengono dettate le modalità con cui le imprese sociali ivi indicate pongono in essere le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda ed effettuano la comunicazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria della qualifica.
Vale la pena ricordare che il tutto deve essere necessariamente inquadrato nell’ambito della riforma del terzo settore in cui l’impresa sociale entra a pieno titolo poiché possiede come elemento caratterizzante il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
In caso di operazioni straordinarie, a partire dal 3 luglio 2018 l'organo di amministrazione dell'impresa sociale sarà tenuto a notificare, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'intenzione di procedere ad una operazione straordinaria attraverso un atto scritto avente data certa. All’atto in esame dovranno essere allegati tutti i documenti necessari alla valutazione della conformità dell'operazione.
Tra i documenti da allegare assume particolare importanza la relazione degli amministratori in cui devono necessariamente essere indicate:
- le ragioni che spingono a porre in essere l’operazione,
- le modalità attraverso cui il soggetto risultante dall'operazione si impegna a garantire la sussistenza dei requisiti necessari per l’impresa sociale
- la prevedibile evoluzione dell'attività dell'impresa dopo l'effettuazione dell'operazione.
In caso di vendita o cessione d’azienda o di ramo d’azienda dovranno essere esplicitati anche il prezzo di vendita previsto e i criteri di determinazione dello stesso.
Il Ministero di riferimento, in particolare, svolgerà l'istruttoria per verificare che a seguito delle operazioni straordinarie continuino ad essere preservati:
- l'assenza di scopo di lucro,
- i vincoli di destinazione del patrimonio,
- il perseguimento delle attività di interesse sociale generale.
Al termine dei controlli il Ministero rilascerà l’autorizzazione richiesta oppure emetterà un provvedimento di diniego. Qualora non sia data alcuna risposta, l'autorizzazione si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.
In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il decreto in esame, prevede che ai fini della devoluzione del patrimonio, l'organo di amministrazione dell'impresa sociale notifichi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati identificativi dell'ente che devolve il patrimonio e dell'ente, o degli enti, beneficiari della devoluzione. La comunicazione deve essere fatta sempre con atto scritto avente data certa e devono essere allegati:
- il verbale dell'assemblea o di altro organo statutariamente competente, contenente la delibera di scioglimento e la messa in liquidazione oppure la decisione di rinunciare alla qualifica di impresa sociale;
- copia dell'atto costitutivo o dello statuto del soggetto che devolve, contenente le disposizioni sulla devoluzione nonché dell'atto costitutivo e dello statuto del beneficiario qualora lo stesso sia un ente del Terzo settore costituito e operante da almeno tre anni;
- accettazione della devoluzione da parte del beneficiario.