La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, ha risposto nei giorni scorsi a due interpelli in materia di:
- sicurezza nell'alternanza scuola lavoro e altri tirocini extracurricolari presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro (interpello n. 4 del 25 giugno 2018)
- strumentazioni tecniche e sicurezza nel settore ferroviario (interpello n. 5 del 25 giugno 2018)
Nel primo la Commissione ha risposto alla Provincia Autonoma di Trento, in merito all’applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei casi di tirocini formativi per alternanza scuola lavoro presso Maestri Artigiani. Veniva richiesto se sia applicabile l’articolo 21 del D.Lgs.81/08, individuando particolari modalità per garantire la tutela e sicurezza del tirocinante o se invece il Decreto vada applicato interamente, con conseguente serio aggravio di oneri a carico dell’imprenditore e possibili effetti sulla realizzabilità del tirocinio stesso”.
La Commissione ministeriale ha risposto che in questi casi si deve fare riferimento non tanto all'art. 21 che si occupa delle Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare e ai lavoratori autonomi, bensi alla specifica disciplina contenuta nell'articolo 5 del decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195 sulll'alternanza scuola- lavoro, in combinato disposto con le previsioni generali del Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Con l'interpello n. 5 in tema di sicurezza nel settore ferroviario invece la Commissione risponde ad un quesito della associazione FerCargo, in merito:
- “al modulo di condotta per i treni merci sul territorio italiano ad un solo macchinista in modo da fornire criteri interpretativi e direttivi per l’attività di vigilanza” ed
- all’utilizzo “del dispositivo vigilante e più in generale in merito alla correttezza dell’utilizzo di qualsiasi dispositivo omologato unitamente alla locomotiva stessa (se utilizzata dai macchinisti nel rispetto dei turni ".
La Commissione, per quanto concerne il primo punto dell’istanza, rimanda all’interpello n. 2 del 21 marzo 2016. Per quanto riguarda il secondo punto, la Commissione ritiene di non potersi esprimere sulla necessità di “utilizzo del dispositivo vigilante” (definito come “strumento di controllo dell’attività del macchinista” nel “Regolamento (UE) n. 1302/2014 in quanto la tematica non afferisce alla sua competenza relativa a “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. In ogni caso osserva che l'utilizzo di strumentazione omologata dal punto di vista tecnico non esime dalle valutazioni specifiche in termini di salute e sicurezza sul lavoro.