Se una società realizza un progetto di ricerca e sviluppo che prevede sia l’utilizzo che lo studio di numerose tecnologie di avanguardia, ma per quanto innovative già "collaudate" per quel settore, ha diritto al credito d'imposta per attività di Ricerca e Sviluppo? A rispondere a questa domanda, oggetto di interpello, è stata l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 46/e del 22 giugno 2018, che ha richiesto anche un parere del MISE.
Com'è noto, in linea generale, è riconosciuto a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, “a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020”, un credito di imposta commisurato alle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Considerato che la problematica posta dall’interpellante riguarda la riconducibilità di specifiche attività aziendali nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili all’agevolazione è stato chiesto un parere al MISE (Ministero dello sviluppo economico).
L’individuazione delle attività ammissibili al credito di imposta è stata condotta dal legislatore ricalcando le definizioni di
- “ricerca fondamentale”,
- “ricerca applicata”
- “sviluppo sperimentale”
contenute nel paragrafo 1.3, punto 15, della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, recante “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”, fonte giuridica dell’articolo 3 del citato decreto-legge n. 145 del 2013.
Ciò posto, il MISE ha rilevato che gli investimenti effettuati dalla società ALFA si inquadrano in un ampio programma di riorganizzazione del processo aziendale in una logica di smart factory prevedendo l’adozione e l’introduzione di numerose tecnologie di avanguardia. Trattasi, di fatto, di una serie di tecnologie già disponibili e ampiamente diffuse in tutti i settori economici per accompagnare e realizzare la trasformazione tecnologica e la digitalizzazione dei processi produttivi secondo il paradigma “Industria 4.0”.
Il MISE ha escluso, pertanto, che gli investimenti in questione possano qualificarsi come attività di ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante agli effetti della disciplina del credito di imposta.
Ai fini di tale qualificazione, nel caso di specie, mancherebbe
- il requisito della novità
- il requisito del rischio finanziario (nonché d’insuccesso tecnico) che dovrebbero caratterizzare tipicamente gli investimenti in ricerca e sviluppo.
In conclusione, sulla base di quanto precisato nel parere espresso dal Ministero dello sviluppo economico, la società ALFA non può fruire del “credito di imposta ricerca e sviluppo” in riferimento agli investimenti sopra descritti.
Il testo della Risoluzione è allegato a questo articolo.