Approda in Parlamento il tentativo di apportare modifiche all'articolo 2233 del codice civile secondo il quale il compenso è determinato dal giudice se non è concordato dalle parti e non può essere convenuto in base a tariffe o usi. Il progetto di legge A.C.301 vorrebbe anche intervenire nel merito di altre disposizioni in materia di compenso delle prestazioni professionali e di termine di prescrizione per l’azione di responsabilità professionale.
Il principio alla base dell’intero dettato normativo vigente è che “la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”. Tuttavia secondo la Corte di cassazione, non essendo prevista alcuna sanzione di nullità, il professionista non può far valere l’inadeguatezza del compenso in presenza di un accordo che lo preveda in misura irrisoria.
La legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) era già intervenuta, sul tema, andando ad ampliare il raggio di azione di una legge che all’origine era indirizzata esclusivamente alle professioni legali. Tale legge si occupa però ad oggi di garantire un equo compenso ai professionisti che collaborino con grandi imprese, istituti bancari ed assicurativi e con la Pubblica amministrazione, e cioè ai soggetti che hanno una particolare rilevanza economica e una notevole forza contrattuale, escludendo le piccole e medie imprese e i privati.
In linea generale diciamo che si considera equo il compenso determinato quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, tenuto conto e conformemente ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia.
La proposta di Legge in esame prevede l’introduzione di due commi all’interno dell’art. 2233 del codice civile:
- con il primo comma si sanziona la nullità di pattuizioni che prevedano un compenso manifestamente sproporzionato rispetto all’opera prestata o al servizio reso, intendendosi per tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi individuati con i valori stabiliti dai parametri o dalle tariffe fissati con decreto ministeriale per le professioni regolamentate;
- il secondo comma aggiuntivo prevede, invece, la nullità di qualsiasi pattuizione che vieti al professionista di pretendere acconti o che gli imponga l’anticipazione di spese o che, comunque, attribuisca al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso.
Come conseguenza di quanto appena detto nascerà inoltre l’obbligo di adottare disposizioni deontologiche al fine di assicurare il rispetto delle nuove norme, in sede di redazione di un preventivo o di sottoscrizione di una convenzione, e l’obbligo, qualora la stessa sia predisposta dal professionista, di informativa della nullità della pattuizione di un compenso iniquo.
Infine la proposta di legge, negli articoli 1 e 8, prevede l’abrogazione delle norme di legge che hanno sancito l’abrogazione delle tariffe fisse o minime con riferimento alle attività libero-professionali e intellettuali sia organizzate in ordini, collegi e albi che non organizzate.