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INDENNITÀ DI TRASFERTA VARIABILE ESENTE DA CONTRIBUZIONE

1 minuto, Redazione , 22/06/2018

Indennità di trasferta variabile esente da contribuzione

Nuova pronuncia di Cassazione riconferma la posizione delle Sezioni Unite sul regime per la trasferta occasionale

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 L’indennità di trasferta   corrisposta in modo variabile ai lavoratori che non sono inquadrati contrattualmente come trasfertisti  è esente dal  prelievo fiscale previdenziale . Questo quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 16263  del 20 giugno 2018  a conferma della pronuncia delle Sezioni unite n. 27093 2017. La problematica è molti diffusa ed è stata oggetto di lungo contrasto giurisprudenziale per la difficile distinzione tra  trasferta e trasfertismo.

Lo svolgimento delle mansioni fuori dalla sede dell'azienda, (tipico il caso dell'assistenza tecnica presso i clienti)  in maniera occasionale sconta infatti un trattamento fiscale e previdenziale  sulla relativa indennità diverso  dal caso in cui tale attività sia costante e regolare ; in questo caso infatti il lavoratore che viene definito  "trasfertista"  e il compenso forfettario fissato per questa modalità è soggetto a contribuzione al 50%. Nella controversia  giunta in Cassazione i lavoratori erano inviati in trasferta per manutenzioni tecniche e l'azienda riconosceva un’indennità  collegata ai giorni di effettiva attività fuori dal Comune,   applicando il  regime fiscale previsto per le trasferte “occasionali” (articolo 51, comma 5, del Tuir) .

L' INPS invece ha considerato i lavoratori trasfertisti e richiesto dunque il versamento  dei contributi  previsti dal comma 6  (prelievo fiscale e contributivo del 50%). La giurisprudenza di merito ha dato torto all’impresa mentre la Suprema Corte  ha ribaltato la decisione

Il ministero del Lavoro (nota 8287/2008) e l’Inps (messaggio 27271/2008) avevano definito   tre condizioni necessarie per il trasfertismo : 

  • assenza di indicazione nella lettera di assunzione della sede di lavoro; 
  • attività lavorativa  con mobilità continua  dell’addetto; 
  • indennità in misura fissa 

Questa posizione amministrativa era stata spesso contestata nelle ispezioni  e  in diverse pronunce della Cassazione. 

La Cassazione a sezioni unite 27093/2017   ha stabilito   che la norma di interpretazione autentica  contenuta nell’articolo 7-bis del Dl 193/2016 risulta conforme ai principi costituzionali   è  retroattiva e compatibile con il suo tenore letterale  e aderente alla originaria volontà del legislatore.

La nuova pronuncia è in linea con questo indirizzo .

Vedi l'approfondimento "Trasfertismo e trasferta dopo il d.lgs 193 2016: sintesi e caso pratico" nella Circolare del lavoro N. 8-2017

E disponibile un utile file excel "RIMBORSO TRASFERTE 2018" per il calcolo delle indennità di trasferta aggiornato con le tariffe ACI 2018

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