L’indennità di trasferta corrisposta in modo variabile ai lavoratori che non sono inquadrati contrattualmente come trasfertisti è esente dal prelievo fiscale previdenziale . Questo quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 16263 del 20 giugno 2018 a conferma della pronuncia delle Sezioni unite n. 27093 2017. La problematica è molti diffusa ed è stata oggetto di lungo contrasto giurisprudenziale per la difficile distinzione tra trasferta e trasfertismo.
Lo svolgimento delle mansioni fuori dalla sede dell'azienda, (tipico il caso dell'assistenza tecnica presso i clienti) in maniera occasionale sconta infatti un trattamento fiscale e previdenziale sulla relativa indennità diverso dal caso in cui tale attività sia costante e regolare ; in questo caso infatti il lavoratore che viene definito "trasfertista" e il compenso forfettario fissato per questa modalità è soggetto a contribuzione al 50%. Nella controversia giunta in Cassazione i lavoratori erano inviati in trasferta per manutenzioni tecniche e l'azienda riconosceva un’indennità collegata ai giorni di effettiva attività fuori dal Comune, applicando il regime fiscale previsto per le trasferte “occasionali” (articolo 51, comma 5, del Tuir) .
L' INPS invece ha considerato i lavoratori trasfertisti e richiesto dunque il versamento dei contributi previsti dal comma 6 (prelievo fiscale e contributivo del 50%). La giurisprudenza di merito ha dato torto all’impresa mentre la Suprema Corte ha ribaltato la decisione
Il ministero del Lavoro (nota 8287/2008) e l’Inps (messaggio 27271/2008) avevano definito tre condizioni necessarie per il trasfertismo :
- assenza di indicazione nella lettera di assunzione della sede di lavoro;
- attività lavorativa con mobilità continua dell’addetto;
- indennità in misura fissa
Questa posizione amministrativa era stata spesso contestata nelle ispezioni e in diverse pronunce della Cassazione.
La Cassazione a sezioni unite 27093/2017 ha stabilito che la norma di interpretazione autentica contenuta nell’articolo 7-bis del Dl 193/2016 risulta conforme ai principi costituzionali è retroattiva e compatibile con il suo tenore letterale e aderente alla originaria volontà del legislatore.
La nuova pronuncia è in linea con questo indirizzo .