Per ottenere l'autorizzazione dell'Ispettorato all'utilizzo di sistemi di controllo a distanza ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/, motivati da esigenze di “sicurezza del lavoro” si dovrà allegare il DVR in cui siano evidenziati i rischi in questo senso. E' l'importante chiarimento fornito dall'Ispettorato nella lettera circolare del 18 giugno 2018 , con risponde alle numerosi richieste ricevute dagli uffici territoriali.
Come noto i sistemi di controllo a distanza che consentano la verifica puntuale dell'attività dei dipendenti in generale sono vietati dallo Statuto dei lavoratori a motivo della salvaguardia della dignità e della privacy dei lavoratori stessi . Sono previste deroghe che vanno autorizzate dall'Ispettorato nazionale del lavoro , oppure possono essere concordate con le rappresentanze sindacali, per ragioni di sicurezza nel luogo di lavoro (come nel caso tipico delle telecamere negli istituti bancari contro eventuali rapine), come anche per specifiche esigenze di organizzazione e ottimizzazione delle attivit.
Il documento dell'ispettorato precisa che in questi casi quello che viene valutato sono le motivazioni che giustificano e legittimano l’utilizzo di strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori e anche la correlazione tra le modalità di impiego e le finalità dichiarate.
Molto meno rilevanti sono invece le caratteristiche tecniche degli strumenti utilizzatia questo fine.
L'ispettorato richiede dunque che le esigenze di “sicurezza del lavoro”, siano adeguatamente illustrate nella richiesta di autorizzazione e si debba evidenziare puntualmente come gli impianti audiovisivi possano risolvere tali problemi.
Inoltre l'ispettorato sottolinea come le problematiche di rischio debbano trovare "adeguato riscontro nell’attività di valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro e formalizzata nell’apposito documento (DVR)"e conclude dunque che :
" l’istanza rivolta alle strutture territoriali e all’Ispettorato nazionale (per le imprese plurilocalizzate) dovrà essere corredata dagli estratti del documento di valutazione dei rischi, dai quali risulti che l’installazione di strumenti di controllo a distanza è misura necessaria ed adeguata per ridurre i rischi di salute e sicurezza cui sono esposti i lavoratori."