La legge di stabilità 2018 ha allargato ai lavoratori in cassa integrazione la misura inizialmente prevista per il ricollocamento lavorativo dei disoccupati detta Assegno di ricollocazione. La misura ordinaria prevede una dote fino a 5mila euro per attività di sostegno nella ricerca di un nuovo impiego ai lavoratori che percepiscano già da 4 mesi l'indennità di disoccupazione NASPI. Pur essendo collegato alla persona da ricollocare, l'Assegno viene materialmente erogato alla struttura (Centri per l'impiego, agenzia per il lavoro, enti accreditati) che effettua l'attività di orientamento, formazione e ricerca di impiego, ma solo se si conclude con una assunzione almeno a tempo determinato per 6 mesi .
Nel caso di applicazione di tale normativa ai lavoratori non ancora effettivamente disoccupati , ma percettori di ammortizzatori sociali in costanza di lavoro e a rischio esubero, la Circolare ministeriale del 7.7.2018 specifica in particolare che:
- la disciplina non si estende ai casi di CIGO collegata a contratti di solidarietà
- L’attività di assistenza in favore dei lavoratori in Cigs deve essere svolta fuori dall’orario di lavoro in quanto dovrà essere compatibile con la residua attività lavorativa e con l’accordo di ricollocazione..
- La fruizione dell'assegno di ricollocazione "anticipato " non permette di beneficiare successivamente di un altro servizio di assistenza.
- il servizio di ricollocazione ha una durata corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale, sei mesi e prorogabili fino a 12 mesi, previo accordo tra il lavoratore interessato e l’ente erogatore del servizio, nel caso non venga utilizzato tutto l’assegno entro il termin della CIGS del trattamento straordinario di integrazione salariale.
- i lavoratori ammessi anticipatamente all’assegno a seguito di accordo di ricollocazione potranno rifiutare un’offerta di lavoro congrua, conseguenze sul sostegno al reddito che percepiscono . Per questa eventualità resta il dubbio se il servizio di assistenza per la ricollocazione si debba ritenere cosi concluso o meno .
- l'Ente erogatore del servizio di ricollocazione potra contattare il CPI o altri soggetti accreditati per concordare ulteriori azioni di sostegno con l’eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
- i lavoratori che fanno domanda anticipata di assegno di ricollocazione non potranno poi richiederlo nuovamente in caso di disoccupazione successiva.