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RICOLLOCAZIONE IN CASSA INTEGRAZIONE: NIENTE BIS PER L'ASSEGNO

2 minuti, Redazione , 20/06/2018

Ricollocazione in Cassa integrazione: niente bis per l'assegno

Limiti e precisazioni sull'attività collegata all'assegno di ricollocazione per i lavoratori in CIGS. Possibile utilizzo anche dei Fondi interprofessionali

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La legge di stabilità 2018 ha allargato ai lavoratori in cassa integrazione la misura inizialmente prevista per il ricollocamento lavorativo dei disoccupati detta Assegno di ricollocazione. La misura ordinaria prevede una dote fino a 5mila euro per attività di sostegno nella  ricerca di un nuovo impiego ai lavoratori che percepiscano già da 4 mesi l'indennità di disoccupazione NASPI. Pur essendo collegato alla persona da ricollocare,  l'Assegno viene materialmente erogato alla struttura (Centri per l'impiego, agenzia per il lavoro, enti accreditati) che effettua l'attività di orientamento, formazione e ricerca di impiego, ma solo se si conclude con una assunzione almeno a tempo determinato per 6 mesi .

Nel caso di applicazione di tale normativa ai lavoratori non ancora effettivamente disoccupati , ma percettori di ammortizzatori sociali in costanza di lavoro e a rischio esubero,   la Circolare ministeriale del 7.7.2018 specifica in particolare che:

  • la disciplina non si estende ai casi di CIGO collegata a contratti di solidarietà 
  • L’attività di assistenza  in favore dei lavoratori in Cigs  deve essere svolta fuori dall’orario di lavoro in quanto  dovrà essere compatibile con la residua attività lavorativa e con l’accordo di ricollocazione.. 
  • La fruizione dell'assegno di ricollocazione "anticipato " non permette di beneficiare  successivamente di un altro servizio di assistenza.
  •  il servizio di ricollocazione ha una durata corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale,  sei mesi e prorogabili fino a 12 mesi, previo accordo tra il lavoratore interessato e l’ente erogatore del servizio, nel caso non venga  utilizzato tutto l’assegno entro il termin della CIGS del trattamento straordinario di integrazione salariale.
  • i lavoratori ammessi anticipatamente all’assegno  a seguito di accordo di ricollocazione potranno rifiutare un’offerta di lavoro congrua, conseguenze  sul sostegno al reddito che percepiscono . Per questa eventualità resta il dubbio se il servizio di assistenza per la ricollocazione si debba ritenere cosi concluso o meno .
  • l'Ente erogatore del servizio di  ricollocazione  potra contattare il CPI o altri soggetti accreditati per concordare  ulteriori azioni di sostegno   con l’eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
  •   i lavoratori che fanno domanda anticipata di assegno di ricollocazione non potranno poi richiederlo nuovamente  in caso di disoccupazione successiva.

Leggi anche Assegno di ricollocazione 2018 per maggiori dettagli sulla procedura

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