L'INPS ha pubblicato nel Messaggio n. 2449/2018, le istruzioni per l'estensione delle integrazioni salariali straordinarie agli apprendisti del settore editoria . Il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, infatti ha aggiunto al D.lgs n. 148/2015 l’articolo 25-bis , che indende ricondurre il settore dell’editoria, nell’ambito della disciplina generale degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, pur mantenendo alcune disposizioni particolari.
Il messaggio si occupa in particolare della disciplina per gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante che viene modificata a partire dai trattamenti di integrazione salariale richiesti dal 1° gennaio 2018. Per questi lavoratori è consentito l'accesso alla CIGS per qualunque delle causali previste dall’articolo 21, comma 1, del D.lgs n. 148/2015 :
- riorganizzazione aziendale in presenza di crisi;
- crisi aziendale, ivi compresi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento;
- contratto di solidarietà difensivo.
VERSAMENTO CONTRIBUZIONE CIGS 2018
Quindi dal periodo di paga “gennaio 2018”, per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante da imprese industriali dell’editoria è dovuta, oltre alla contribuzione di finanziamento della cassa integrazione ordinaria (CIGO), anche quella relativa alla cassa integrazione straordinaria (CIGS). Quest'ultima è comunque dovuta, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati dall’impresa.
A decorrere dal mese di luglio 2018,la contribuzione CIGS, pari allo 0,90%, sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli apprendisti alle dipendenze di aziende , le cui matricole contributive sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “3T” avente il significato di "imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici tenute, indipendentemente dal numero dei lavoratori in forza, al contributo CIGS di cui all'art. 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407/90".
Per la regolarizzazione delle differenze contributive connesse alla modifica normativa,,i datori di lavoro, in relazione ai periodi interessati (gennaio-giugno 2018), valorizzeranno, all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, l’elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:
in <CausaleADebito> il codice “M202” avente il significato di “Differenze Contributo CIGS”;
in <AltroImponibile> la somma degli imponibili dei mesi oggetto di regolarizzazione;
in <ImportoADebito> l’importo del contributo dovuto riferito alla CIGS.
Il relativo versamento potrà essere effettuato senza oneri aggiuntivi entro il 16 settembre 2018 (terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio).