Pubblicata oggi dalle Entrate la Circolare 12/E/2018 con le indicazioni operative sulla voluntary disclosures, a poco più di 2 settimane dalla scadenza (e qui allegata). In base a quanto chiarito nel documento di prassi, possono accedere alla procedura i contribuenti e i loro eredi
- rientrati in Italia dopo essere stati fiscalmente residenti all’estero ed iscritti all’Aire
- che abbiano prestato la propria attività lavorativa in via continuativa in una zona di frontiera, anche se in seguito di nuovo “frontalieri” o residenti all’estero, purché alla data del 6 dicembre 2017 il contribuente abbia ancora in essere con l’intermediario il rapporto finanziario relativo alle attività e alle somme da regolarizzare.
È il caso, ad esempio, di un lavoratore in passato residente all’estero e iscritto all’Aire, successivamente tornato residente in Italia e che nel 2017 sia di nuovo iscritto all’Aire. In questa ipotesi, il contribuente può presentare istanza di accesso alla procedura per regolarizzare i periodi di imposta in cui è tornato fiscalmente residente in Italia e ha violato gli obblighi di monitoraggio, a patto che per questi anni ricorrano i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge. Attenzione, come chiarito dalle Entrate:
- non possono accedere alla procedura coloro che hanno ricevuto la notifica di avvisi di accertamento o atti di contestazione relativi alle attività e alle annualità oggetto di regolarizzazione.
- viceversa, possono accedere coloro che hanno ricevuto inviti, questionari e processi verbali di constatazione. Non costituiscono, inoltre, cause di inammissibilità le comunicazioni derivanti dalla liquidazione delle imposte e dal controllo formale delle dichiarazioni.
Inoltre la procedura per ex frontalieri e ex iscritti all’Aire non può essere attivata per le attività e le somme già oggetto della voluntary disclosure e della voluntary bis. Possono però aderire i contribuenti per i quali la voluntary non si è perfezionata per via di una causa di inammissibilità, ad esempio nei casi di carenza della documentazione prodotta a corredo dell’istanza o della tardiva presentazione della richiesta di accesso.
Il documento di prassi chiarisce
- quali sono le attività finanziarie detenute all’estero
- i periodi di imposta regolarizzabili (2012-2016)
- vengono fornite ulteriori precisazioni con riguardo alle ulteriori annualità per cui opera il raddoppio dei termini (2007-2011).