Il 18 giugno 2018 (il 16 è un sabato) scade il termine per il versamento della seconda e ultima rata, pari al 40%, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap, dovuta a seguito dell’assegnazione e la cessione ai soci di beni immobili o mobili registrati non strumentali, o la trasformazione in società semplice di società commerciali (art. 1, commi 115-120 della legge di stabilità).
Tanto l’assegnazione, quanto la cessione e la trasformazione in società semplice, hanno lo scopo di far fuoriuscire dal regime d’impresa beni immobili o beni mobili registrati non utilizzati nel processo produttivo dell’impresa.
Focalizzandoci sull’assegnazione dei beni ai soci, il bene viene dato ai soci e contemporaneamente va a diminuire il patrimonio netto della società. Ciò avverrà con una distribuzione di utili, con una distribuzione di riserve di capitale o con una riduzione del capitale sociale (operazioni che nella generalità dei casi sono effettuate avendo come contropartita il denaro, mentre nella disciplina in esame i soci hanno come contropartita un bene immobile o un bene mobile registrato).
L’agevolazione consiste nell’assolvimento di un’imposta sostitutiva dell’8% o del 10,5% (per le società considerate non operative in due periodi di imposta su tre di quelli precedenti quello in corso al momento dell’assegnazione) sul plusvalore del bene da assegnare o da cedere ai soci, oppure che fuoriesce dal regime d’impresa in virtù della trasformazione in società semplice. Il plusvalore è dato dalla differenza tra valore normale del bene e costo fiscale ai sensi dell’articolo 110 del T.U.I.R., il valore normale del bene è determinato a norma dell’articolo 9, comma 3, del T.U.I.R.
In alternativa, per i soli beni immobili, è consentito dal comma 117 dell’articolo 1 della legge di stabilità, prendere a riferimento, in luogo del valore normale, il c.d. valore catastale del bene, derivante dall’applicazione alla rendita catastale dei moltiplicatori di cui all’articolo 52, comma 4, primo periodo, del D.P.R. 131/86.
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato in due soluzioni:
- il 60% dell’imposta doveva essere versato entro il 30 novembre 2017;
- il restante 40% deve essere versato entro il 18 giugno 2018.
Scadenza |
Importo |
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1° rata | 30 novembre 2017 | 60% dell’imposta |
2° rata | 16 giugno 2018 | 40% dell’imposta |
L’opzione per il regime agevolato deve intendersi perfezionata con l’indicazione in dichiarazione dei redditi, e non con il pagamento della prima rata.
Modalità di versamento
Il versamento dovrà essere effettuato con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
Codici tributo
- 1836 - Imposta sostitutiva per l'assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate - articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
- 1837 - Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci o società trasformate - articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208