Nella ordinanza n. 13181 del 25 maggio 2018 la Cassazione afferma che se un lavoratore licenziato ricorre presso il tribunale che giudica nullo il licenziamento stesso , raggiunge nel frattempo i requisiti per il pensionamento , deve ricevere l'indennità risarcitoria con le retribuzioni arretrate fino al momento del pensionamento effettivo e non fino al giorno della maturazione dei requisiti. La Cassazione conferma la decisione della Corte di Appello che ha giudicato la motivazione del licenziamento insussitente in quanto il licenziamento era stato intimato "sul presupposto che egli fosse in possesso dei requisiti per il diritto a pensione", ma in base all'art. 12, co. 1, d. Igs. n. 78 del 2010, avendo il lavoratore maturato il requisito anagrafico nel corso dell'anno 2011, avrebbe conseguito "il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico ... trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti";
I giudici infatti in particolare hanno affermato che :
- il compimento dell'età pensionabile, come il possesso dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, determinano non già l'automatica estinzione del rapporto, ma solo la cessazione del regime di stabilità e della tutela prevista dalla legge sopra richiamata, consentendo il recesso ad nutum;
- nel caso in cui tali condizioni si perfezionino nel periodo intercorrente tra la data del licenziamento e quella della sentenza con cui venga accertata l'insussistenza di una sua idonea giustificazione, non è preclusa l'emanazione del provvedimento di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro L. 20 maggio 1970, n. 300, ex art. 18, (che ha il valore di un accertamento che il rapporto è continuato inalterato e che sono operative le rispettive reciproche obbligazioni), mentre il rapporto di lavoro è suscettibile di essere estinto solo per effetto di un valido (e diverso) atto di recesso, che ben può essere emanato anche nelle more del giudizio.