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PREMI DI ASSICURAZIONI: DETRAIBILITÀ NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2018

2 minuti, Redazione , 27/06/2018

Premi di assicurazioni: detraibilità nella dichiarazione dei redditi 2018

Dichiarazione dei redditi 2018: premi di assicurazioni detraibili nel 730/2018 e nel modello RedditiPF 2018

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Nelle dichiarazioni dei redditi 2018 (anno di imposta 2017) è possibile detrarre dall’imposta lorda il 19% dei premi relativi a:

  • contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, stipulati o rinnovati prima del 31 dicembre 2000;
  • contratti di assicurazione stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001 aventi ad oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante nonché quelli contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sempreché, in quest’ultima evenienza, l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di recesso dal contratto.

Come chiarito nella Circolare guida 7/e pubblicata dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni 2018, per i contratti di assicurazione che prevedono la copertura di più rischi aventi un regime fiscale differenziato, nella polizza va evidenziato l’importo del premio afferente a ciascun rischio. Pertanto, nel caso di contratti cosiddetti “misti”, che prevedono l’erogazione della prestazione sia in caso di morte sia in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto o in caso di riscatto anticipato, la detrazione spetta solo per la parte di premio riferibile al rischio morte, che deve essere evidenziato dalla compagnia assicuratrice nel documento attestante la spesa.
Per tutte le tipologie di contratti di assicurazione, a prescindere dalla loro natura, esiste un’ulteriore condizione per poter esercitare il diritto alla detrazione. In linea generale, è necessario che vi sia coincidenza tra contraente e assicurato indipendentemente dalla figura del beneficiario che può essere chiunque. La figura del beneficiario rileva solo se l’assicurazione è a tutela di persone con disabilità grave.
Il soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa ha diritto alla detrazione a prescindere dalla circostanza che nel contratto di assicurazione il familiare fiscalmente a carico risulti come contraente e/o come assicurato. La detrazione spetta al contribuente se:

  • egli è contraente e assicurato;
  • egli è contraente e un suo familiare a carico è il soggetto assicurato;
  • un suo familiare a carico è sia contraente che soggetto assicurato;
  • egli è il soggetto assicurato e un suo familiare a carico è il contraente;
  • il contraente è un familiare a carico e il soggetto assicurato è un altro familiare a carico.

Attenzione: come chiarito dalle Entrate, nel caso di polizze assicurative stipulate dal contraente relative all’autovettura, a copertura del rischio morte e invalidità del conducente terzo, la detrazione non spetta per il relativo premio in quanto il soggetto assicurato non è individuato e può essere un qualsiasi conducente del veicolo.

In merito ai premi relativi ad una polizza vita collettiva, tipico prodotto del mondo del lavoro dipendente, stipulata da società o da organizzazioni sindacali di imprenditori o lavoratori dipendenti in nome e per conto del lavoratore dipendente (sottoscrittore assicurato) la detrazione spetta relativamente alla quota di premio riferita alla singola posizione individuale. Tale principio può essere esteso anche ad altre polizze collettive aventi la medesima caratteristica di essere stipulate da un unico contraente in nome e per conto di una collettività di assicurati, singolarmente individuati, i quali sostengono l’onere del premio in relazione alla propria copertura assicurativa. 

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