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ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE PER I LAVORATORI A RISCHIO DISOCCUPAZIONE

2 minuti, Redazione , 11/06/2018

Assegno di ricollocazione per i lavoratori a rischio disoccupazione

Ecco le istruzioni del Ministero del lavoro e il modello dell'Accordo di ricollocazione che da diritto all'ADR

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Circolare congiunta n. 11 del 7 giugno 2018, predisposta dalla Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, dalla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e dalla Direzione Generale dell'ANPAL, stabilisce i criteri e le modalità di accesso all'accordo di ricollocazione da parte di lavoratori rientranti in ambiti aziendali e profili professionali a rischio di esubero, in attuazione della misura contenuta all'art. 24-bis del Decreto legislativo n. 148 del 2015. La circolare fornisce anche il modello per la redazione dell'Accordo .

La legge 205/2017 ha previsto che l'assegno di ricollocazione  sia garantito  da gennaio 2018 anche ai lavoratori cassaintegrati  già nel periodo di percezione della Cigs.

La  procedura prevede che alla  richiesta di Cigs per riorganizzazione o crisi aziendale (ma non per il contratto di solidarietà) iin cui si preveda la prerdita di posti di lavoro sia connessa ad un accordo di ricollocazione con l'indicazione degli  ambiti aziendali e  dei  profili professionali a rischio di esubero, con la redazione di uno specifico verbale . Fino al 30 settembre 2018 l’accordo di ricollocazione potrà essere distinto dal verbale di consultazione e redatto sulla base di un modello allegato alla circolare. Il verbale di accordo va inviato all'ANPAL entro 7 giorni dalla sottoscrizione e i lavoratori dichiarati in   esubero devono chiedere all’Anpal l’assegno di ricollocazione entro 30 giorni dall'accordo stesso .

Per il lavoratore l'accordo di ricollocazione prevede importanti facilitazioni. In particolare in  caso cambiamento dell'assetto proprietario durante la CIGS,   per il lavoratore  è sono garantite :

  • l’esenzione dal reddito imponibile ai fini Irpef delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità di retribuzione utile ai fini del Tfr.
  • la corresponsione da parte dell’Inps di un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui avrebbe beneficiato se, in luogo di rioccuparsi, fosse rimasto in Cigs. Tale contributo è proporzionale a ore integrate sino al momento della rioccupazione.

Per il datore di lavoro è previsto  lo sgravio contributivo  pari al  50%  (restano esclusi i premi Inail) calcolati su un importo massimo di 4.030 euro annui. La facilitazione dura 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e massimo 12 mesi per i contratti a termine che, in caso di trasformazione, vengono ampliati a 18.

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