Un lavoratore che chieda di essere sentito dal datore di lavoro per difendersi da una contestazione disciplinare puo presentare certificato medico echiederne il differimento ad altra data. Diversamente il datore di lavoro lede il diritto di difesa e il licenziamento è nullo. Questo quanto afferma la Corte di Cassazione Lavoro nella sentenza n. 13267 del 28 maggio 2018.
Il lavoratore aveva opposto ricorso al licenziamento disciplinare trovando ragione presso il Tribunale del lavoro mentre la Corte di appello aveva dato ragione all'azienda che costatava tra l'altro la mancata presentazione all'audizione orale preventiva, richiesta dallo stesso lavoratore Il dipendente aveva infatti chiesto lo spostamento dell'audizione presentando un certificato di malattia . La cassazione ha accolto il ricorso in quanto ha giudicato errata la valutazione della corte territoriale che non ha considerato che il rifiuto di spostare il colloquio costituiva lesione del diritto di difesa del lavoratore, garantito nel procedimento disciplinare dall'art. 7 I. 300/1970 .
La norma prevede che in caso di contestazione disciplinare tale diritto puo essere esercitato per iscritto o presentando attraverso la richiesta espressa di essere sentito oralmente nei termini di legge, come appunto nel caso di specie. In questi casi il datore di lavoro ha l'obbligo della sua audizione.
I giudici della Cassazione hanno dunque ritenuto che "un certificato medico, rispondente ai requisiti prescritti dall'art. 2 d.l. 663/1979, come quello tempestivamente inviato dal lavoratore all’azienda, se idoneo a giustificare l'assenza dal lavoro per infermità non può non avere equivalente valore per consentire la possibilità di esercizio di un diritto, quale quello, avendone fatto richiesta, di essere sentito oralmente dal datore di lavoro, attraverso il suo legittimo differimento per la documentata infermità".