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LE ISPEZIONI BLOCCANO LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI

2 minuti, Redazione , 06/06/2018

Le ispezioni bloccano la certificazione dei contratti

Ecco cosa succede in caso di ispezioni sul lavoro durante la procedura di certificazione dei contratti - Circolare INL N. 9 2018

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L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha  pubblicato lo scorso 1 giugno una circolare di istruzioni sulle attività ispettive in pendenza o dopo la certificazione dei contratti di lavoro  (Circolare 1 giugno 2018, n.9)

A seguito di alcune richieste di chiarimenti l'ispettorato interviene a spiegare in dettaglio l'iter procedurale in caso di  attività di vigilanza sul lavoro che si interponga aa procedure di certificazione dei contratti ai sensi degli artt. 75 e ss. del D. Lgs. n. 276/03 In particolare nei diversi casi di

  •  Attività ispettiva precedente,
  • in pendenza  degli accertamenti
  • successiva alla certificazione di contratti di lavoro 


In caso di  controlli iniziati successivamente alla presentazione di una istanza di certificazione il personale ispettivo potrà svolgere la propria attività avendo però cura di informare prontamente la Commissione di certificazione  dell’accertamento ispettivo; al termine degli accertamenti, il personale ispettivo dovrà comunicare gli esiti alla Commissione  per la conclusione del procedimento.

In caso di controlli iniziati prima della presentazione di una istanza di certificazione  l’organo ispettivo dovrà informare  la Commissione  ai fini della sospensione del procedimento di certificazione continuando a svolgere tutti gli accertamenti di competenza e, se del caso, adottando i relativi provvedimenti. Anche in tal caso il personale ispettivo avrà cura di comunicare l’esito dell’accertamento alla Commissione.

La circolare informa inoltre che se nel corso della verifica ispettiva  viene documentata la certificazione di un contratto di lavoro o di appalto,  i relativi effetti permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali  e  fatti salvi eventuali provvedimenti cautelari del giudice . Inoltre se  vengono rilevati  "vizi riconducibili all’erronea qualificazione del contratto ovvero alla difformità tra il programma negoziale certificato "  il personale ispettivo  dovra indicare nel  verbale conclusivo   il disconoscimento dei contratti certificati (sia di lavoro che di appalto), ma l'efficacia sarà condizionata all'esito del  tentativo di conciliazione obbligatorio presso la Commissione  o alle impugnazioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 276/03.

La circolare illustra utti i passaggi della procedura di ricorso contro la certificazione da parte dell'ispettorato, compresa la modalita di individuazione del foro competente e specifica che al termine della predetta impugnazione l’Ufficio  ne potrà comunicazione al soggetto ispezionato con  verbale unico.

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