E' legittima l’istallazione di un ascensore per agevolare l’accessibilità nell’edificio ai disabili, previa eliminazione di barriere architettoniche, in quanto costituisce espressione di solidarietà condominiale, secondo il quale la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche, superando l'interesse storico dell’edificio stesso.
Questo il principio affermato dalla Cassazione con la recente Sentenza del 12 aprile 2018 n. 9101, con la quale ha rigettato il ricorso contro una sentenza che aveva respinto l’azione di un condomino nei confronti della costruzione di un ascensore per disabili all’interno di un condominio.
Come si è già evidenziato, in tema di eliminazione delle barriere architettoniche, la legge 13/1989 costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico, volte a favorire, nell'interesse generale, l'accessibilità agli edifici (Cass. 7938/2017), sicché, avuto riguardo al pregiudizio lamentato dal compossessore, l'installazione di un ascensore su area comune, allo scopo di eliminare delle barriere architettoniche, rientra fra le opere di cui all'art. 27, comma 1, della 1egge n. 118 del 1971 ed all'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 384 del 1978:
- deve pertanto tenersi conto del principio di solidarietà condominiale, secondo il quale la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche.
Si tratta infatti di un diritto fondamentale che prescinde dall'effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati e che conferisce comunque legittimità all'intervento innovativo, purché lo stesso sia idoneo, anche se non ad eliminare del tutto, quantomeno ad attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell'abitazione.
L'installazione di un ascensore rientra dunque nei poteri dei condomini (Cass. 14096/2012) con l’unica necessità di verificare il rispetto dei limiti previsti dall'art. 1102 c.c. (Cass. 7938/2017).
Nel caso di specie, la Corte di cassazione conferma il giudizio della Corte di Appello ritenendo che l'innovazione apportata (installazione ascensore tramite abbattimento di un muro perimetrale per inserirvi la porta di un ascensore che facilitava l’accesso della controparte disabile nella sua abitazione):
- lungi dal costituire una rilevante modificazione delle concrete modalità di godimento della cosa comune,
- rappresenti uno strumento imprescindibile per consentire al disabile, in ragione delle sue condizioni di salute, di muoversi senza apportare alcuna apprezzabile lesione dell’altrui possesso della cosa comune.