L'Inps nella circolare n. 77 del 1.6.2018 fornisce le istruzioni per il censimento delle società tra professionisti
Come noto nelle STP è consentito aggregare anche soci iscritti a organi professionali diversi o soci non iscritti (purché il loro contributo sia riservato esclusivamente a prestazioni tecniche o a investimenti). La circolare specifica che il censimento delle STP sarà effettuato in modalità differenti a seconda dell’Ordine al quale, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento, le medesime risultino iscritte.
In accordo con il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro, il censimento delle STP iscritte nella sezione speciale dell’Albo dei Consulenti del lavoro sarà garantito dalle informazioni presenti nella infrastruttura “Porta di Dominio” attraverso la quale verranno fornite tutte le informazioni che sono invece obbligatoriamente da inserire a cura delle Strutture territoriali ogniqualvolta si tratti di STP iscritte ad altri albi (commercialisti ed esperti contabili ed avvocati).
L’eventuale cancellazione della STP dall’Albo dei Commercialisti ed esperti contabili dovrà essere comunicata all’Istituto con le già concordate modalità di comunicazione di nuove abilitazioni, sospensioni o revoca dei professionisti.
In attesa che simili accordi vengano raggiunti con gli Ordini degli Avvocati, le verifiche periodiche dell’iscrizione all’Albo degli Avvocati delle STP saranno effettuate mediante verifiche puntuali attraverso l’interrogazione del registro delle imprese.
L’elenco dei soci professionisti resta depositato presso gli albi e i controlli sul possesso dei requisiti dei soci professionisti è in ogni caso esercitato dal consiglio dell'Ordine di appartenenza.
Il PIN rilasciato al legale rappresentante della STP, cioè alla persona fisica identificata dal codice fiscale alfanumerico indicata nella visura della CCIAA come amministratore della STP o comunque al socio amministratore che ha presentato la domanda, consentirà di accedere alla sezione STP del portale attraverso la quale potrà procedere alle seguenti operazioni:
a) acquisire le deleghe;
b) aggiungere/rimuovere la delega ai soci intermediari (solo se censiti come intermediari abilitati);
b) abilitare/rimuovere i dipendenti della società.
Il responsabile, qualora non sia un intermediario abilitato, non potrà utilizzare le deleghe acquisite per accedere ai servizi.
L’intermediario socio potrà invece prendere in carico o meno le deleghe precedentemente acquisite dal responsabile.
L’intermediario socio avrà visibilità solamente sulle deleghe prese in carico.
I dipendenti della società avranno visibilità su tutte le posizioni acquisite dal responsabile.
L'onere di mantenere aggiornate le abilitazioni è in capo al legale rappresentante della STP.