Dal 2012 è possibile effettuare la remissione in bonis per coloro che pur avendone i requisiti, hanno inviato in ritardo la comunicazione obbligatoria o hanno “dimenticato” adempimenti formali necessari per beneficiare di agevolazioni o accedere a regimi fiscali opzionali, come la trasparenza o l’opzione per il 5 per mille. Con la Risoluzione 42 del 01.06.2018 (qui allegata) l’Agenzia delle Entrate ha previsto dall’11 giugno 2018 che i codici tributo 8114 e 8115 siano utilizzati esclusivamente nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) e non più con F24.
I codici tributo coinvolti sono:
- “8114” denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS”.
- “8115” denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS 5 per mille”.
In merito alla modalità di compilazione si precisa che nella sezione
- “CONTRIBUENTE”, sono indicati: - nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento
-
“ERARIO ED ALTRO”, sono indicati
- nel campo “tipo”, la lettera “R”
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore
- nel campo “codice”, il codice tributo
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento (nella forma “AAAA”).
A partire dall'11 giugno 20018 | Codici 8114 e 8115 in F24 ELIDE |