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ADOZIONI INTERNAZIONALI: AL VIA LE ISTANZE DI RIMBORSO PER ADOZIONI 2012-2017

2 minuti, Redazione , 05/06/2018

Adozioni internazionali: al via le istanze di rimborso per adozioni 2012-2017

Dal 1° giugno al 16 luglio 2018 i genitori adottivi di minori stranieri, potranno inviare le istanze di rimborso delle spese sostenute per le adozioni concluse negli anni 2012-2017

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Al via le istanze di rimborso delle spese sostenute per adozione da parte di genitori adottivi entrambi residenti in Italia con reddito complessivo fino a 70.000,00 euro, che hanno concluso un procedimento di adozione o affidamento pre-adottivo di uno o più minori stranieri (secondo le disposizioni contenute nel capo I titolo III della Legge 184/1983) , per i quali sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia nei periodi compresi:

  • tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2012
  • tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2013
  • tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2014
  • tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2015
  • tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2016
  • tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2017
Hanno, altresì, accesso al rimborso i genitori adottivi italiani che hanno beneficiato dell’adozione pronunciata dalla competente Autorità di un Paese straniero, secondo le disposizioni di cui all’articolo 36, comma 4, della Legge 184/1983.

Queste le disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 3 maggio 2018 contenente le modalità di presentazione delle domande di rimborso pubblicato sul sito della Commissione per le adozioni internazionali.

L’ammontare del rimborso è pari:

  • al 50% (fino a un massimo di 5.000,00 euro) per i genitori con un reddito complessivo fino a 35.000,00 euro;
  • al 30% (fino a un massimo di 3.000,00 euro) per i genitori con un reddito complessivo compreso tra 35.000,00 euro e 70.000,00);

Le spese rimborsabili sono quelle finalizzate all'adozione del minore debitamente documentate e certificate dall'ente autorizzato.

Modalità di presentazione delle istanze

Le domande potranno essere presentate, con esclusione di qualsiasi altro mezzo (fatto salvo quanto scritto più avanti per i genitori che non si sono avvalsi di un ente e per i genitori che hanno beneficiato dell’adozione pronunciata dalla competente Autorità di un Paese straniero), esclusivamente tramite il sistema online nella sezione "ISTANZE DI RIMBORSO" del portale online “Adozione Trasparente” https://adozionetrasparente.commissioneadozioni.it.

Le istanze andranno presentate solo ed esclusivamente dal 1° GIUGNO 2018 al 16 LUGLIO 2018.

L'accesso al sistema è permesso esclusivamente tramite autenticazione con SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) che consente di accedere ai servizi resi disponibili dalle Pubbliche Amministrazioni in modo semplice, veloce e sicuro da qualsiasi dispositivo (computer, tablet e smartphone), garantendo la protezione dei dati personali.

Come anticipato, solo le coppie che hanno beneficiato dell’adozione di cui all’art. 36, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n.184 e coloro che hanno concluso la procedura adottiva senza l'assistenza di un ente autorizzato presenteranno, l'istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute per adozione deve essere presentata, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, e indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le adozioni internazionali, via  di Villa Ruffo, 6 -  00196 Roma.
L'istanza di rimborso, in busta chiusa e sigillata dovrà riportare sulla busta anche la seguente dicitura “Rimborso spese adozione ANNO …” indicando l’anno in cui è avvenuta l'adozione, e dovrà essere redatta compilando esclusivamente l’allegato MODELLO A e tutti gli altri modelli previsti dal D.P.C.M.

Guida alla presentazione delle istanze per il rimborso delle spese per l'adozione (01/06/2018)

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Allegato

DPCM del 03.05.2018 - Adozioni internazionali rimborso spese

Tag: ADOZIONE ADOZIONE LEGGI E DECRETI LEGGI E DECRETI

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