Con la Risoluzione 43 di ieri 06 giugno 2018, l'Agenzia delle Entrate ha chiuso il cerchio per permettere agli ex frontalieri e ai lavoratori in precedenza iscritti all'AIRE di regolarizzare le proprie posizioni. In particolare il documento di prassi, per consentire il versamento, tramite il modello F24 ELIDE, delle somme dovute a titolo di imposte, sanzioni ed interessi in applicazione della procedura di regolarizzazione, ha istituito il codice tributo:
8080- Versamento delle imposte, sanzioni ed interessi ai fini della regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all’estero - articolo 5-septies del decreto legge n. 148/2017”. |
Come chiarito, in sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, il codice tributo 8080 è esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” indicando:
- nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
-
nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, in caso di versamento rateale, il numero della rata in pagamento, seguito dal numero totale delle rate (es. 01/03, 02/03, oppure 03/03). In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo deve essere valorizzato con “01/01”;
- nel campo “codice”, il codice tributo “8080”;
- nel campo “anno di riferimento”, l’ultimo anno indicato nell’istanza oggetto di regolarizzazione, nel formato “AAAA”.
Attenzione: i campi “codice ufficio” e “codice atto” non devono essere valorizzati.
In precedenza, il 1° giugno 2018 era stato pubblicato dalle Entrate il modello RICHIESTA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEPOSITATE E DELLE SOMME DETENUTE ALL’ESTERO che consente ai lavoratori ex frontalieri o a quelli in precedenza residenti all’estero e iscritti all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) di regolarizzare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) e dichiarativi connessi alle attività finanziarie e alle somme detenute all’estero su conti correnti e libretti di risparmio. Queste violazioni possono essere regolarizzate a condizione che le attività e le somme derivino dal reddito di lavoro dipendente o autonomo prestato dal contribuente nel Paese estero. Il Provvedimento n. 110482 del 1.06.2018 approva le istruzioni e il modello per la procedura, che deve essere presentato entro il 31 luglio.
In generale, secondo quanto previsto dal decreto legge 148/2017 (articolo 5-septies), possono accedere alla procedura solo i contribuenti (e i loro eredi) rientrati in Italia dopo essere stati fiscalmente residenti all’estero ed iscritti all’Aire o che abbiano prestato la propria attività lavorativa in via continuativa come frontalieri. L’accesso alla procedura non è consentito a coloro che hanno ricevuto la notifica di avvisi di accertamento o atti di contestazione relativi alle attività e alle annualità oggetto di regolarizzazione né per le attività e le somme già oggetto della voluntary disclosure e della voluntary bis.
Come chiarito, rientrano nella procedura di regolarizzazione
- le attività finanziarie
- le somme detenute sui conti correnti e sui libretti di risparmio all’estero alla data del 6 dicembre 2017, solo se derivanti da redditi di lavoro dipendente o autonomo svolto all’estero o se derivanti dalla vendita di immobili detenuti nello Stato estero in cui era stata prestata l’attività lavorativa.
Tramite la procedura, si possono regolarizzare sia
- le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale
- le violazioni degli obblighi dichiarativi ai fini delle imposte sui redditi (Irpef, addizionali regionali e comunali e imposte sostitutive) e/o dell’Ivafe (Imposta sul valore delle attività finanziare detenute all’estero).
Come specificato nel documento di prassi, non possono, invece, essere regolarizzati gli investimenti patrimoniali, tra cui gli immobili.
La regolarizzazione avviene con il versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016. Il pagamento deve essere effettuato entro il 30 settembre 2018 tramite F24 Elide, senza avvalersi della compensazione. Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili di pari importo:
- la prima rata va pagata entro il 30 settembre 2018
- la seconda entro il 31 ottobre (maggioarata degli interessi legali)
- la terza entro il 30 novembre (maggiorate degli interessi legali).
Il perfezionamento della procedura avviene con il pagamento integrale di quanto dovuto.
Attenzione: le domande per la regolarizzazione possono essere inviate fino al 31 luglio 2018, esclusivamente per via telematica e direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotto informatico denominato “Richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all’estero”. Il 4 giugno 2018 l'Agenzia delle Entrate ha rilasciato il software Istanza di regolarizzazione attività depositate e somme detenute all’estero. Come indicato dalle Entrate, il software consente la compilazione del Modulo di richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione.