Nel Messaggio INPS n. 2184 vengono fornite alcune importanti precisazioni sulle indennità di malattia per i lavoratori marittimi, in particolare in materia di certificati esteri o comunque non redatti con i modelli “Mal.1”, “Mal.2” e “Mal.3”, in attuazione del dettato normativo di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76.
L’assistenza sanitaria al personale navigante è attribuita al Ministero della Salute e che la categoria dei naviganti include anche il personale aeronavigante del settore volo, ma non rientra tra i beneficiari della tutela previdenziale di malattia a carico dell’INPS. Sul piano organizzativo, le funzioni in materia sono assicurate in Italia dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF) e dai Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’Aviazione civile (SASN) all’estero le funzioni sono assicurate attraverso i soli incarichi attribuiti ai medici fiduciari.
Rientra tra le competenze del Ministero della Salute l’assistenza sanitaria al personale in navigazione, a quello imbarcato, nonché a terra per i periodi di sosta o di riposo compensativo, o comunque a disposizione dell’armatore con contratto a tempo indeterminato. Al contrario, nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo determinato, legato al singolo imbarco, lo sbarco comporta la cessazione del rapporto di lavoro; per tale ragione, il lavoratore cessa di essere assistito dall’USMAF-SASN e, sul piano dell’assistenza sanitaria, viene preso in carico dal SSN (o dalla corrispondente istituzione sanitaria estera). La competenza al rilascio della certificazione per il riconoscimento della tutela previdenziale di malattia è regolata come segue :
- la certificazione degli ambulatori USMAF-SASN ovvero dei medici fiduciari, in Italia e all’estero, viene rilasciata :
- per gli eventi di malattia insorti durante l’imbarco e comportanti lo sbarco (indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale); all’estero, in caso di documentata assenza o eccessiva distanza dei medici fiduciari, è possibile rivolgersi alle istituzioni sanitarie localmente competenti;
- per l’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare e per l’indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro, in tutti i casi in cui permanga un sotteso rapporto di lavoro anche a seguito dell’avvenuto sbarco;
- con riferimento al solo territorio italiano, qualora il navigante in malattia complementare risieda o si trovi temporaneamente in una località sprovvista sia di ambulatorio SASN che di medico fiduciario convenzionato con il Ministero della Salute, il lavoratore potrà rivolgersi alla ASL territorialmente competente;
- in tutte le restanti fattispecie, a seguito della presa in carico del SSN del lavoratore dismesso dall’assistenza USMAF-SASN, la competenza al rilascio della certificazione sanitaria è del SSN in Italia e, all’estero, delle istituzioni sanitarie localmente competenti.
Il lavoratore dovrà trasmettere all’INPS la certificazione medica - ove rilasciata in modalità cartacea - entro due giorni dalla data del rilascio per non incorrere nelle sanzioni ( perdita del diritto all’indennità di malattia per tutti i giorni di immotivato ritardo).
Sulla forma dei certificati l'Inps specifica che per i lavoratori marittimi assistiti USMAF-SASN è previsto a tutt’oggi l’utilizzo di un formulario, risalente alla gestione delle Casse marittime. In particolare, vengono utilizzati i modelli cosiddetti “Mal.1” “Mal.2” e “Mal.3” per gli eventi di malattia rispettivamente insorti durante l’imbarco, dopo lo sbarco o nei casi di prolungamento o guarigione clinica della patologia certificata.
Nei casi di mancato utilizzo si attribuitsce validità anche alla certificazione redatta su modelli non standardizzati, sempreché siano rilevabili gli elementi obbligatori essenziali e:
- il nominativo del lavoratore,
- la diagnosi e la prognosi,
- l’intestazione,
- la data del rilascio,
- il timbro e la firma del medico,
- l'abituale domicilio del lavoratore ed eventualmente il diverso temporaneo recapito, ai fini della reperibilità per il controllo pubblicistico della malattia.