Con il Provvedimento del 31 maggio 2018 n. 109929, ha definito la ripartizione delle competenze tra la Divisione contribuenti e la Direzione centrale Coordinamento normativo (DCCN) rispetto alla trattazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica.
In sostanza viene assegnata:
- una “specifica” competenza alla DCCN rispetto agli interpelli e alle richieste di consulenza giuridica relativi a norme “di recente introduzione”, cioè entrate in vigore da non oltre 12 mesi rispetto al momento di presentazione dell’istanza,
- mentre rimane invariata la competenza, per così dire “generale”, della Divisione contribuenti (e delle Direzioni regionali) rispetto alle richieste di interpello e di consulenza giuridica diverse da quelle attribuite alla DCCN.
La nuova articolazione interna degli uffici centrali dell’Agenzia delle Entrate, ha reso necessario tale provvedimento che, alla luce delle novità relative al riassetto organizzativo, prevede quanto segue:
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La Divisione Contribuenti e le Direzioni Centrali in cui la stessa si articola sono competenti per le istanze di interpello relative:
- allo Statuto dei diritti del contribuente (di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212),
- al Testo Unico delle imposte sui redditi (di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, di cui all’articolo 24-bis, comma 3, del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
- nonché di quelle presentate dai soggetti che accedono al regime di adempimento collaborativo (ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128), salvo quanto disposto dal punto successivo.
- La Direzione Centrale Coordinamento Normativo (DCCN) è competente per le istanze di interpello che hanno ad oggetto disposizioni normative che siano entrate in vigore da non oltre 12 mesi rispetto al momento di presentazione dell’istanza, di cui all’articolo 11, commi 1 e 2 dello Statuto
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La Direzione Centrale Coordinamento Normativo (DCCN) è competente per le istanze di consulenza giuridica presentate dagli uffici dell’amministrazione finanziaria, dalla Guardia di finanza e dall’Agenzia delle Entrate- Riscossione che hanno ad oggetto disposizioni normative che siano entrate in vigore da non oltre 12 mesi rispetto al momento di presentazione dell’istanza. E' competente per le istanze di consulenza giuridica presentate da Associazioni sindacali e di categoria, Ordini professionali, Amministrazioni dello Stato, enti pubblici, enti pubblici territoriali e assimilati, nonché da altri enti istituzionali operanti con finalità di interesse pubblico che hanno ad oggetto disposizioni normative che siano entrate in vigore da non oltre 12 mesi rispetto al momento di presentazione dell’istanza.
Tali istanze di consulenza giuridica, redatte in carta libera e non soggette al pagamento dell’imposta di bollo, sono presentate alla Divisione Contribuenti mediante consegna a mano, spedizione con plico raccomandato con avviso di ricevimento o presentazione per via telematica attraverso l’impiego della posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]. -
Resta fermo quanto previsto dal provvedimento n. 27 del 4 gennaio 2016 in relazione alla competenza, alla ricezione e trattazione delle istanze di interpello da parte delle Direzioni Regionali
- dai provvedimenti prot. n. 54237 del 14 aprile 2016 relativo alle istanze dei soggetti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo,
- dal provvedimento prot. n. 77220 del 20 maggio 2016 relativo alle istanze di interpello sui nuovi investimenti
- dal provvedimento prot. n. 47060 dell’8 marzo 2017 relativo alle istanze delle persone fisiche che intendono optare per il regime dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 24-bis del TUIR.
Nell’Allegato A del presente provvedimento sono riepilogati gli indirizzi di posta elettronica a cui inviare le istanze di interpello e di consulenza giuridica.