In tema di trasferimento ad altre sede di lavoro, alla sottoscrizione della lettera di trasferimento, da parte della lavoratrice interessata, deve attribuirsi un'efficacia pregnante, ossia il valore di una completa accettazione di quanto disposto dal datore di lavoro. Questo afferma la Cassazione nella sentenza n. 12341 del 18 maggio 2018.
La controversia riguardava una lavoratrice che chiedeva di ottenere declaratoria di illegittimità del trasferimento disposto dalla società datrice di lavoro La lavoratrice aveva firmto la lettera in cui veniva comunicato il trasferimento ma affermava che tale sottoscrizione non in tendeva accettare ma solo prendere atto delle intenzioni dell'azienda . Il tribunale aveva accolto la domanda mentre la Corte di Appello, l'ha respinta .
La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione , lamentando che la Corte di merito avrebbe errato nell'attribuire valore negoziale alla dichiarazione di "accettazione" - avendo omesso di valutare quale fosse la comune intenzione delle parti, nonchè di interpretare le clausole contrattuali nel senso che risultava dal complesso dell'atto.
I giudici della Cassazione hanno rigettato il ricorso, affermando che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del contratto si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito che in questo caso non era censurabile .
Di conseguenza, i giudici affermano che nel caso in esame, " all'accettazione della lettera di trasferimento firmata dalla lavoratrice deve attribuirsi una efficacia pregnante, non potendosi non conferire alla stessa, alla stregua del significato obiettivo dell'espressione e della sua collocazione nel documento - in calce alla lettera di riammissione e contestuale trasferimento - altro valore che quello di una completa accettazione, appunto, di quanto disposto dal datore di lavoro".