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TRANSFER PRICING: COME FARE LE RETTIFICHE IN DIMINUZIONE

1 minuto, Redazione , 31/05/2018

Transfer Pricing: come fare le rettifiche in diminuzione

Prezzi di trasferimento: nuovo provvedimento delle Entrate. Ampliato il riconoscimento delle variazioni in diminuzione del reddito dopo apposita istanza

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Nuove disposizioni sulla disciplina del trasnfer pricing (prezzi di trasferimento) dopo la recente emanazione del decreto MEF del 14 maggio 2018. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri il Provvedimento 108954 del 30 maggio 2018 che allinea le disposizioni interne a quelle della maggior parte delle giurisdizioni estere, prevedendo l’ampliamento delle ipotesi di riconoscimento delle variazioni in diminuzione del reddito. Si ricorda che il provvedimento delle Entrate e il decreto MEF, sono stati oggetto di consultazione pubblica con gli operatori del settore.

In particolare il Provvedimento di ieri definisce termini e modalità per la presentazione delle istanze con cui le imprese residenti, appartenenti a un gruppo multinazionale, potranno ottenere iil riconoscimento di una variazione in diminuzione della base imponibile a fronte di una rettifica

  • in aumento,
  • definitiva
  • conforme al principio di libera concorrenza
  • effettuata da uno Stato estero.

In base al provvedimento, per accedere alla procedura le imprese devono indirizzare apposita istanza all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia delle entrate nella quale deve essere indicato, tra gli altri elementi, lo strumento giuridico per la risoluzione delle controversie internazionali di cui è richiesta l’attivazione. Il procedimento si conclude entro 180 giorni dal ricevimento dell’istanza con l’emissione di un atto motivato dell’Ufficio

  • di riconoscimento
  • di mancato riconoscimento della variazione in diminuzione di reddito. In questo caso non risultano pregiudicati, per il contribuente, i termini per l’attivazione dello strumento giuridico per la risoluzione delle controversie internazionali indicato nell’istanza.

Resta ferma, inoltre, la facoltà per il contribuente di attivare direttamente la procedura per la risoluzione delle controversie prevista dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate.

Il Provvedimento in commento è allegato a questo articolo.

Allegato

Provvedimento 108954 30.5.2018

Tag: REGIMI CONTABILI REGIMI CONTABILI OPERAZIONI INTRA ED EXTRA COMUNITARIE OPERAZIONI INTRA ED EXTRA COMUNITARIE DETERMINAZIONE DEL REDDITO DETERMINAZIONE DEL REDDITO

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