A decorrere dal 1° gennaio 2018, il mediatore immobiliare ed il mediatore a titolo oneroso (ed unicamente loro) che dovessero esercitare l'attività di mediazione senza la necessaria copertura assicurativa saranno puniti con la sanzione amministrativa di importo compreso fra euro 3.000 ed euro 5.000 (a norma del comma 993 art. 1 legge di Bilancio 2018).
Questo quanto chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico con Circolare del 21 maggio 2018 n. 3705/C.
La legge di Bilancio 2018 all'art. 1 comma 993, ha previsto infatti l’introduzione, per la prima volta, di una sanzione pecuniaria specifica per l’ipotesi in cui l’agente di affari in mediazione immobiliare operi professionalmente senza essere provvisto della necessaria polizza assicurativa
Tale polizza, si ricorda, era stata introdotta dall’art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57 per tutti gli iscritti all’ex ruolo degli agenti di affari in mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39; ruolo che il successivo Decreto Ministeriale del 21 dicembre 1990, n. 452 (concernente il Regolamento di attuazione di detta legge) aveva distinto in quattro sezioni:
- agenti immobiliari;
- agenti merceologici;
- agenti con mandato a titolo oneroso;
- agenti in servizi vari.
La previsione della sanzione, introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, è invece testualmente rivolta agli agenti immobiliari, pertanto essa deve essere applicata unicamente agli agenti di affari in mediazione immobiliare e a quelli con mandato a titolo oneroso, ma non anche ai mediatori appartenenti alle altre due sezioni degli agenti merceologici e degli agenti in servizi vari.
Tuttavia, per la violazione del predetto obbligo di copertura assicurativa, da parte di tutte e quattro le tipologie di agenti di affari in mediazione, permane comunque la possibilità per le singole Camere di commercio di inibire l’attività mediatizia con la cancellazione dal Registro Imprese, trattandosi di mancanza di un requisito obbligatorio allo svolgimento dell’attività.