Proroga al 16 gennaio 2019, invece del 31 maggio 2018, del termine per la riscossione dei tributi a favore dei soggetti diversi dai titolari di reddito d’impresa, di lavoro autonomo e dagli esercenti attività agricole residenti nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, senza applicazione di sanzioni e interessi, e con possibilità di rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo, a decorrere sempre dalla nuova data.
Questa una delle proroghe previste dal Decreto Legge del 29 maggio 2018 n. 55, pubblicato in GU del 29.05.2018 n. 123, emanato per assicurare la continuità delle agevolazioni in favore delle popolazioni colpite dal sisma, che nella seduta del 19 luglio 2018 ha avuto il via libera della Camera, che lo ha approvato in via definitiva con 398 a favore, 98 astenuti e nessun voto contrario.
Tra le principali novità della legge di conversione (inserita già dal Senato dopo la sua approvazione del 29.06.2018) è la proroga al 31 dicembre 2018 dello stato di emergenza, con uno stanziamento di 300 milioni di euro. La proroga potrà essere estesa con deliberazione del Consiglio dei ministri per ulteriori 12 mesi.
Altra novità, il nuovo articolo 1-quinquies (Linee guida per gli adempimenti connessi alla ricostruzione), con il quale si prevede che al fine di assicurare la corretta e omogenea attuazione della normativa relativa agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con particolare riferimento alla decretazione d’urgenza e alle ordinanze del Commissario straordinario e del Capo del Dipartimento della protezione civile, nonché di fornire indicazioni utili per l’interpretazione e il coordinamento della medesima normativa, il Commissario straordinario del Governo, ai fini della ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede, sentiti il Capo del Dipartimento della protezione civile, i soggetti attuatori di cui all’articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e il Ministero dell’economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, alla predisposizione e alla successiva pubblicazione, nel proprio sito internet istituzionale, di linee guida contenenti l’indicazione delle procedure e degli adempimenti connessi agli interventi di ricostruzione.
Le linee guida verranno aggiornate periodicamente, con frequenza almeno trimestrale, in rapporto allo stato di aggiornamento dei provvedimenti adottati.
Vediamo in particolare le altre proroghe e sospensioni previste dal Decreto:
- CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - scadenza prorogata anche per i contributi previdenziali e assistenziali (e dei premi di assicurazione) sospesi che, infatti, saranno dovuti, senza sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo (anziché 24), a decorrere dal 31 gennaio 2019.
- CARTELLE DI PAGAMENTO - viene stabilito, che i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito dell’Inps riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2019 (anziché dal 1° giugno 2018).
- ATTIVITA' ESECUTIVE - sempre dal 1° gennaio 2019 riprendono anche le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, compresi quelli degli enti locali.
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CANONE RAI - sospensione del pagamento del canone RAI fino al 31 dicembre 2020, la ripresa del versamento può avvenire anche, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate ovvero dell'unica rata, comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché delle relative sanzioni e interessi e la cartella è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione. Viene demendato all'Agenzia delle Entrate il compito di emanare un provvedimento, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per definire le modalita' di rimborso delle somme eventualmente gia' versate a titolo di canone di abbonamento RAI nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. Con riguardo alle somme rimborsate ai sensi del primo periodo non sono dovuti interessi. - UTENZE DOMESTICHE - prorogata al 1° gennaio 2019 la sospensione dei pagamenti delle fatture relative alle utenze domestiche per coloro che hanno dichiarato l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda.