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FALSA ATTESTAZIONE NEL MODELLO F24: PER LA CASSAZIONE È REATO

1 minuto, Redazione , 01/06/2018

Falsa attestazione nel modello F24: per la Cassazione è reato

La Cassazione Penale afferma che il modello f24 è un atto pubblico quindi le false attestazioni costituiscono reato

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Configura il reato di cui all’art. 483 c.p. la condotta di un contribuente che aveva  falsamente attestato, in un modello di pagamento unificato delle imposte (F24), di essere stato autorizzato da un terzo a portare alcuni crediti fiscali da quest’ultimo vantati, in compensazione con i propri debiti fiscali . Questo quanto afferma la Corte di cassazione V sezione penale nella sentenza n. 18803 del 2 maggio 2018.

Il caso riguardava un contribuente condannato dal Tribunale di Alessandria per avere falsamente attestato, in due modelli di pagamento F24, di essere stato autorizzato da altro soggetto (B.R.D.) a portare in compensazione i crediti fiscali da quest’ultimo vantati a titolo di IVA, con i propri debiti fiscali.

In appello, la Corte territoriale di Torino riteneva invece di dover riqualificare il fatto  come falso in scrittura privata (fattispecie depenalizzata).

Il soggetto terzo, costituitosi parte civile, ricorre in Cassazione deducendo la violazione di legge in ordine all'errata qualificazione giuridica della condotta.
In particolare il ricorso afferma  che  il modello F24 costituisce un atto di fede privilegiata, trattandosi di quel documento tramite cui si attesta il pagamento delle imposte, avvenuto alla presenza del dipendente della banca delegata.  A parere della S. C., il ricorso è fondato e la sentenza impugnata viene annullata con rinvio al Giudice Civile competente.

Il motivo che determina la qualificazione giuridica del modello F24 quale atto pubblico, spiega la S. C., risiede nella constatazione che detto documento, compilato dal privato e completato dagli addetti agli istituti di credito delegati per la riscossione delle imposte: “Funge, per la normativa di settore, da attestazione del pagamento delle imposte, avvenuto alla presenza del dipendente della banca delegata, e costituisce la prova documentale dell'adempimento dell'obbligazione tributaria, con efficacia pienamente liberatoria del contribuente.” e ricorda in merito il D.Lgs. 9 luglio 1997, N. 241, art. 19  e  la pronuncia delle Sezioni Unite Civili, N. 9567 del 05/05/2014),

Tag: ACCERTAMENTO E CONTROLLI ACCERTAMENTO E CONTROLLI VERSAMENTI DELLE IMPOSTE VERSAMENTI DELLE IMPOSTE GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA

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