E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.122 del 28/5/2018 il DPCM 28 marzo 2018 con le regole applicative per fruire del beneficio previsto per chi intende ristrutturare i campi da calcio posseduti a titolo di proprietà o per mezzo di concessione amministrativa. La novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 ha modificato l’articolo 22 del Dlgs 9/2008 (Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse), con l’inserimento del nuovo comma 3-bis.
Elemento necessario affinché tutto questo possa realizzarsi è dato dal meccanismo della mutualità generale, secondo il quale, l'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A deve accantonare una quota del 10% delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti audiovisivi. Tale accantonamento è finalizzato esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio. I fondi in oggetto vengono poi ripartiti:
- nella misura del 6 per cento alla Lega di serie B;
- nella misura del 2 per cento alla Lega Pro;
- nella misura dell'1 per cento alla Lega nazionale dilettanti (comprese quelle che partecipano ai campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria e Terza Categoria);
- nella misura dell'1 per cento alla Federazione italiana giuoco calcio
La finanziaria 2018 attribuisce la possibilità, ai soggetti appena elencati (ad eccezione della Federazione italiana), di aver riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 12 per cento dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro, realizzati mediante l’impiego delle somme provenienti dalla redistribuzione della mutualità.
L’art. 3 del DPCM del 28 marzo specifica innanzitutto che per impianto calcistico si intende il terreno di gioco e tutte le volumetrie e le strutture ad esso strettamente connesse e funzionali.
Per poter fruire del credito d’imposta è necessario che, dal punto di vista oggettivo, siano rispettate le seguenti condizioni:
- l’intervento di ammodernamento dell’impianto calcistico deve consistere in una ristrutturazione edilizia (cfr articolo 3, comma 1, lettera d, Dpr 380/2001);
- la ristrutturazione deve avere a oggetto gli impianti calcistici di proprietà o in regime di concessione amministrativa;
- l’intervento di ristrutturazione agevolato deve essere realizzato entro il terzo periodo d’imposta successivo all’attribuzione delle risorse derivanti dalla mutualità.
Sono quindi considerate agevolabili, ove effettivamente sostenute, le spese relative agli interventi di ristrutturazione edilizia. A tal proposito le spese si considerano “effettivamente sostenute“ in base ai criteri indicati nell’articolo 109 del Tuir e ciò deve inoltre risultare da “un’apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale”
Dal punto di vista procedurale, secondo l’art. 6 del DPCM 28/03/2018, le società interessate, devono presentare entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli interventi, apposita domanda all’Ufficio per lo sport presso la presidenza del Consiglio dei ministri, comunicando l’ammontare delle somme ricevute a titolo di mutualità e gli interventi di ristrutturazione realizzati.
La domanda, definita con provvedimento dell’Uff. per lo Sport, contiene:
- gli elementi identificativi della società
- il costo complessivo degli interventi di ammodernamento realizzati
- l’attestazione di effettività delle spese sostenute
- l’ammontare del credito d’imposta richiesto
- la dichiarazione sostitutiva concernente il rispetto dei limiti previsti dalla disciplina europea sugli aiuti de minimis.
Entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza del termine previsto per l’invio delle domande e dopo previo controllo, l’Ufficio dello Sport determina la percentuale massima del credito spettante e comunica alle società calcistiche il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione.
Il credito d’imposta così ottenuto potrà successivamente essere utilizzato attraverso la compensazione nel modello F24 secondo le regole ordinarie.