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ISPETTORATO: NO ALLA DIFFIDA NELLE AZIENDE SOTTO SEQUESTRO

1 minuto, Redazione , 30/05/2018

Ispettorato: no alla diffida nelle aziende sotto sequestro

La diffida accertativa non è possibile per i crediti dei lavoratori in aziende in amministrazione giudiziaria . Parere INL n.4623 del 24.5.2018

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per i  crediti salariali di lavoratori dipendenti di una azienda sottoposta a sequestro dei beni  non è possibile la diffida accertativa ma va fatto ricorso al giudice . Questa la risposta dell'Ispettorato nazionale del lavoro nel parere prot.  n. 4623 del 24 maggio 2018 . Veniva infatti richiesto se era possibile adottare la diffida accertativa, prevista dall'articolo 12 del Dlgs 124/2004 , nel caso in cui in sede ispettiva vengano rilevati crediti patrimoniali nei confronti di lavoratori dipendenti di una impresa in amministrazione giudiziaria a seguito di sequestro adottato secondo l'articolo 20 del Dlgs 159/2011 (codice antimafia). 

L'ispettorato  risponde ricordando che la diffida accertativa in generale si applica quando gli ispettori accertino la mancata corresponsione delle retribuzioni  e di ogni altro credito connesso al rapporto di lavoro. La diffida prevede un termine  per la regolarizzazione del debito e nel caso il datore di lavoro sia inadempiente, l'atto viene verificato dal dirigente e, se convalidato, diventa esecutivo. Nei casi però di fallimento della societa o procedure di sovraindebitamento o amministrazione giudiziaria  la procedura non è possibile.

Quindi in questi casi è necessario per i dipendenti rivolgersi al Tribunale  per l'accertamento del credito,  che deve risultare maturato in data precedente a quella del sequestro e non sia strumentale all'attività illecita che ha dato causa al sequestro stesso.

Vedi anche l'interpello 2-2018 del Ministero del lavoro 

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