Pubblicato dall'Agenzia delle Entrate il provvedimento 106701 del 28 maggio 2018 con le regole per la comunicazione dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione.
Con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti degli operatori, la trasmissione dei dati avviene attraverso un unico tracciato
- per l’acquisizione dei corrispettivi delle cessioni di carburanti verso i consumatori finali
- per la successiva digitalizzazione del registro di carico/scarico.
Il tracciato unico per la trasmissione dei dati dovrà essere inviato all’Agenzia Dogane e Monopoli con cadenza mensile, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Sarà poi l’Agenzia Dogane e Monopoli a riversare all’Agenzia delle Entrate i dati di sua competenza, nel rispetto di misure che garantiscano la sicurezza informatica. Le due Agenzie, declinando il principio once only, attivano l’interoperabilità mirata sia alla riduzione degli oneri in capo agli operatori, sia a incrementare l’emersione di fenomeni fraudolenti.
In generale, in base a quanto previsto dalla Legge di bilancio 2018, le informazioni da memorizzare e inviare riguardano i corrispettivi giornalieri derivanti dalle cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori. Come per l’obbligo di emissione della fattura elettronica, i nuovi adempimenti saranno obbligatori dal prossimo 1° luglio, limitatamente a un numero contenuto di operatori, riguardando solo i gestori di impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio a elevata automazione, in cui il rifornimento avviene esclusivamente in modalità self service prepagato.
Con successivi provvedimenti saranno gradualmente individuate le altre categorie di operatori che dovranno effettuare la comunicazione, fermo restando che il termine ultimo per l’avvio dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica è fissato al 1° gennaio 2020.
Il Provvedimento è disponibile anche in allegato a questo articolo.