E’ onere del datore di lavoro provare dettagliatamente in quali termini l’attività del dipendente sia stata gradualmente resa inutile a causa della tecnologia che avrebbe sostituito l’operato del lavoratore; se tale onere non viene adempiuto, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato è da ritenersi illegittimo. Il caso sottoposto alla Cassazione che ha portato alla sentenza n. 8359 /2018 , riguardava un lavoratore, dipendente di una società nel settore metalmeccanico assunto con mansioni ultime di "responsabile dell'analisi dati e statistiche della ingegneria di processo", il quale mpugnava e presentava ricorso per il licenziamento intimatogli per soppressione della posizione lavorativa, contestando la sussistenza del giustificato motivo oggettivo.
Il giudice della prima fase accoglieva il ricorso del lavoratore . La Corte d'Appello respingeva il reclamo della società, in quanto:
- la posizione lavorativa soppressa poco atteneva alla sua preparazione professionale di laureato in economia e commercio, assunto per curare il settore "controllo di gestione";
- i testi avevano riferito che la sua attività consisteva nella mera raccolta di dati e parametri tecnologici sul processo di fabbricazione della acciaieria, con estrazione di grafici di periodo attraverso l'uso di programmi già predisposti;
- la società aveva affermato trattarsi di una attività resa inutile dalla sostituzione con un supporto informatico e non aveva adempiuto, tuttavia, al proprio onere di dimostrare come ed in quali termini tale supporto informatico avesse reso inutile l'operato del ricorrente.
Avverso la sentenza di appello, la società ha presentato ricorso in Cassazione, il quale è stato rigettato, applicando il principio secondo cui è onere del datore di lavoro provare dettagliatamente in quali termini l’attività del dipendente andrebbe gradualmente a sparire a causa della tecnologia che ha reso, di fatto, inutile l’operato del lavoratore; se tale onere non viene adempiuto, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato è da ritenersi illegittimo.