Forniti dall’ Agenzia delle Entrate chiarimenti sul superammortamento. Com’è noto il super ammortamento è stato introdotto dalla Legge di stabilità 2016 e prorogato anche per gli esercizi 2017 e 2018 con l’apporto di qualche piccola modifica. La possibilità di maggiorare il relativo costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi era stata inizialmente prevista anche per i veicoli la cui deducibilità limitata è disciplinata dalle lettere b) e b-bis) del comma 1 dell’art. 164 del Tuir. Nel 2017 sono stati completamente esclusi i veicoli da tale tipo di agevolazione e in fine, nel 2018, la percentuale della maggiorazione è scesa dal 40% al 30%.
L’agevolazione prevista dalla Legge Finanziaria 2017 prevedeva come limiti temporali per la fruizione, che la procedura di acquisto fosse avvenuta:
- dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017;
- entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Per poter usufruire dell’ammortamento al 140% è necessario quindi che, entro il 30 giugno 2018, ci sia la consegna del bene o, qualora si tratti di un contratto di appalto, che vi sia l’accettazione definitiva.
Il problema sollevato da molti contribuenti riguarda il caso in cui al termine dei lavori di costruzione del bene per il quale si vuole sfruttare l’agevolazione, il valore dello stesso risulti maggiore rispetto a quanto preventivato e quindi l’acconto del 20%, versato entro il 31 dicembre 2017, risulti essere in realtà inferiore al 20% del costo di acquisizione finale.
L’Agenzia ha chiarito che in una situazione di questo genere, in realtà non poco frequente, è possibile usufruire dell’agevolazione ma diviene necessario seguire una sorta di doppio binario dovuto al fatto che il valore della maggiorazione sia sceso dal 40% al 30% per mezzo della L. 205/2017, art. 1 comma 29. La revisione del costo totale del bene comporta un calcolo separato tra il bonus da calcolare sul costo originario e il calcolo del bonus sulla quota eccedente. Sul costo totale pattuito al momento del preventivo, quello in base al quale è stato versato un acconto del 20% per intenderci, sarà possibile fruire dell’agevolazione con maggiorazione del 40%; sulla parte di costo eccedente invece, quella sopravvenuta durante i lavori in corso, sarà possibile fruire dell’agevolazione ma in maniera ridotta, ovvero maggiorando le quote di ammortamento del solo 30%.
È evidente che l’agevolazione è applicabile anche sulla parte di costo eccedente a condizione che il bene oggetto dell’agevolazione rispetti i requisiti previsti dalla legge. Se così non fosse, il costo eccedente non potrebbe fruire dell’agevolazione, a differenza del costo originale che continuerebbe a beneficiare del Superammortamento. È il caso ad esempio dei veicoli indicati dall’articolo 164, comma 1, lettera a, del Tuir, non più ammessi al beneficio dal 1° gennaio 2018; per questi cespiti, il costo eccedente quello originariamente pattuito non potrà più sfruttare alcun tipo di maggiorazione, essendo relativo a un periodo in cui l’agevolazione per tale tipologia di beni non è più fruibile.