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PRESTAZIONI OCCASIONALI: NUOVA FUNZIONE PER I RIMBORSI ONLINE

2 minuti, Redazione , 28/05/2018

Prestazioni occasionali: nuova funzione per i rimborsi online

Rimborso somme versate e non utilizzate per i contratti telematici e i libretti di famiglia per lavoro occasionale: messaggio INPS N. 2121 2918

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con il messaggio n. 2121 del 28 .5.2018 l'INPS  comunica che sulla Piattaforma INPS delle prestazioni occasionali è stata rilasciata la funzione telematica  per richiedere il rimborso di  quanto versato e non utilizzato (restano escluse le somme di cui si ha titolo figurativo come il bonus baby sitting )

Per ottenere il rimborso delle predette somme gli utilizzatori, dopo essersi autenticati tramite il PIN rilasciato dall'INPS oppure tramite una identità SPID o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), devono accedere alla Piattaforma delle prestazioni occasionali sul sito istituzionale (www.inps.it) e presentare domanda on line.

A tal fine, nell’apposita sezione dell’anagrafica, “Modalità di rimborso”, dovranno preventivamente indicare l’Iban sul quale vorranno ottenere il rimborso delle somme in questione. E’ possibile inserire i dati relativi alla modalità di riscossione anche in fase di compilazione della richiesta stessa.

Nel caso si tratti di un utilizzatore di Contratto di prestazioni occasionali sarà necessario indicare l’Iban riferito ad un conto corrente; nel caso, invece, di utilizzatore di un Libretto famiglia potrà essere indicato indifferentemente l’Iban di una carta prepagata, di un libretto postale o di un conto corrente.

In ogni caso i suddetti strumenti di pagamento devono essere intestati o cointestati all’utilizzatore che chiede il rimborso.

La procedura informatica esegue un controllo sulla regolarità formale dell’Iban, invitando l’utilizzatore ad inserire un Iban corretto nel caso in cui il controllo dia esito negativo.

La domanda viene identificata mediante un numero di protocollo assegnato al momento della presentazione. Al termine dell’inserimento della domanda e della relativa conferma sarà possibile stampare una ricevuta in formato PDF, riassuntiva dei dati inseriti in procedura ai fini del rimborso.

Le domande inserite dagli utilizzatori possono essere lavorate dagli operatori della Struttura territoriale competente,sulla base della residenza dell’utilizzatore nel caso del Libretto Famiglia e della sede legale della persona giuridica nel caso del Contratto di prestazione occasionale. Nel caso in cui la persona giuridica abbia sede legale all’estero oppure la persona fisica sia residente all’estero, sarà competente la Struttura territoriale individuata in base al domicilio indicato in Italia.

La procedura controlla automaticamente, all’atto dell’accoglimento, che l’importo da rimborsare sia stato effettivamente versato e sia presente nel portafoglio dell’utilizzatore. Nel caso in cui la somma chiesta a rimborso ecceda l’importo disponibile il rimborso potrà avvenire solo nei limiti dell’importo effettivamente presente nel portafoglio dell’utilizzatore.

La domanda potrà essere, pertanto, accolta nei limiti della disponibilità oppure respinta.   Fin quando la domanda si trova nello stato di “accolta” la stessa può essere ancora modificata tramite l’apposita funzionalità.  La domanda non può più essere modificata, invece, dopo che è stata inviata in liquidazione.

Nel periodo intercorrente tra la liquidazione e il perfezionamento del rimborso non è possibile modificare l’Iban dell’utilizzatore nell’apposita sezione dell’anagrafica.

Leggi anche Voucher addio ecco il CPO e il Libretto di famiglia  - Segui il dossier  dossier Voucher e lavoro occasionale per altre notizie e approfondimenti

Per approfondire ti puo interessare la circolare Il contratto di prestazione occasionale Presto di A. Orlando R. Quintavalle

Tag: COLLABORAZIONI, VOUCHER E LAVORO OCCASIONALE COLLABORAZIONI, VOUCHER E LAVORO OCCASIONALE LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

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