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DISTRIBUZIONE DIVIDENDI 2018: I CHIARIMENTI DI ASSONIME

3 minuti, Redazione , 28/05/2018

Distribuzione dividendi 2018: i chiarimenti di Assonime

Distribuzione utili e partecipazioni qualificate 2017-2018, regime transitorio spiegato da Assonime

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È del 23 Maggio 2018 la Circolare n°11 pubblicata da Assonime con l’obiettivo di analizzare le novità introdotte dalla legge di Bilancio L. 205/2017 sui redditi finanziari, provenienti da partecipazioni qualificate, percepiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa. La legge prevede che, così come avviene per le partecipazioni non qualificate, i dividendi ed il capital gain, “di competenza 2018”, derivanti da partecipazioni qualificate siano sottoposti ad un’aliquota del 26%.

Secondo la nuova disciplina, i dividendi e gli utili distribuiti non concorrono a formare la base imponibile del soggetto percettore in misura percentuale, bensì vengono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, nella misura del 26%, per il totale del loro ammontare. L’intero importo degli utili derivanti da partecipazioni qualificate viene dunque tassato al 26% anziché concorrere, anche se solo in maniera parziale, alla determinazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.

Per quanto riguarda i dividendi provenienti da partecipazioni qualificate vi è una disciplina transitoria che si applica anche agli utili distribuiti dal 1° gennaio 2018 con delibere assembleari adottate entro il 31 dicembre 2017.

La disciplina transitoria ha l’obiettivo di non penalizzare i soci percettori di riserve di utili formatisi nell’esercizio 2017. In sostanza, continuano a valere le regole vigenti nell’esercizio di formazione degli utili stessi purché questi siano prodotti entro il 31 dicembre 2017 e le rispettive delibere ricadano nel periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022.  La tabella successiva riassume brevemente la percentuale con cui i suddetti redditi partecipavano alla base imponibile complessiva dei soggetti IRPEF a seconda dell’anno in cui gli stessi si sono formati, secondo le norme precedenti la legge di Bilancio 2018.

UTILI PRODOTTI PERCENTUALE TASSABILE
Fino all’esercizio in corso al 31/12/2007 40%
Dall’ esercizio 2008 fino all’esercizio in corso al 31/12/2016 49.72%
Dall’ esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2016 58.14%

Il DM 26.5.2017 ha previsto inoltre una presunzione di favore in caso non venga specificato l’esercizio di formazione degli utili distribuiti ai soci; tale presunzione prevede che agli effetti della tassazione in capo al percettore, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e successivamente con quelli prodotti fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

Se si restasse fermi ad un’interpretazione meramente letterale della nuova disciplina, emergerebbe sicuramente una situazione di sfavore per quegli utili la cui distribuzione sia stata deliberata nel 2017 o in un esercizio precedente ma la cui reale attribuzione ai soci sia avvenuta a partire dal 1° gennaio 2018.

Secondo Assonime è invece necessario utilizzare una logica sistemica nell’interpretazione della normativa; secondo tale logica, il fatto che la disciplina transitoria non si applichi agli utili deliberati ma non distribuiti entro il 31 dicembre 2017, è da considerarsi come un errore di distrazione del legislatore. In caso contrario verrebbero penalizzati i soci per i quali la distribuzione sia stata effettuata prima dell’entrata in vigore della normativa.
Infine Assonime fa notare come, la presenza della disciplina transitoria, fa si che vi sia un diverso termine di decorrenza per la piena applicabilità del nuovo regime impositivo in relazione al regime del risparmio amministrato e del risparmio gestito:

  •  Il risparmio amministrato riguarda i redditi diversi e la disciplina entrerà in vigore a pieno titolo a partire dal 1° gennaio 2019;
  •  Il risparmio gestito riguarda invece sia i redditi diversi che i redditi di capitale e, in virtù di questi ultimi, l’applicabilità della disciplina avrà decorrenza 1° gennaio 2023.

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Tag: REDDITI DI CAPITALE REDDITI DI CAPITALE REDDITI DIVERSI REDDITI DIVERSI LA TASSAZIONE DELLE PMI LA TASSAZIONE DELLE PMI

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