Oggi Lunedì 17 settembre (il 16 cade di domenica), scade il termine previsto per la trasmissione della comunicazione dei dati della liquidazione periodica dell’Iva relativa al II° trimestre del 2018.
Lo ricorda l'Agenzia con un comunicato di venerdì scorso, con il quale ha precisato che per tale adempimento non opera la proroga al 30 settembre 2018 (che cadendo di domenica fa slittare tutto al 1° ottobre) prevista solo per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (Spesometro), disposta dall’art. 1, comma 932, della Legge di bilancio per il 2018.
Si verifica così uno sdoppiamento delle scadenze su questi adempimenti, al fine di evitare sovrapposizioni tra gli adempimenti, altrimenti coincidenti.
Ricordiamo che l’obbligo di comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva grava sui soggetti passivi Iva (vale a dire le imprese individuali, i professionisti, gli studi associati, le società di persone, di capitali, i soggetti esteri che si sono identificati direttamente in Italia o che operano in tale ambito mediante il rappresentante fiscale, le stabili organizzazioni). Tra i destinatari vi sono anche le società aderenti alla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo.
A partire dalle comunicazioni relative al 1° trimestre di quest’anno, si deve utilizzare la nuova versione del Modello “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva”, approvato dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 21.03.2018.
Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati:
- alla presentazione della Dichiarazione annuale IVA (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti);
- all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti minimi/forfetari). sempreché, nel corso dell'anno, non vengano meno le condizioni di esonero.
L’Agenzia delle entrate nelle risposte alle sedici FAQ diramate il 26 maggio 2017 ha incluso tra i soggetti esonerati anche coloro che nel trimestre di riferimento non hanno effettuato nè operazioni attive e nè passive, salvo l’ipotesi in cui non devono riportare un credito del mese o del trimestre precedente.
La struttura del nuovo Modello
Il Modello “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva” è così composto:
- frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- e quadro VP (per ciascuna liquidazione periodica deve essere compilato un distinto quadro).
Le informazioni da trasmettere con il Modello sono definite nell’allegato “Specifiche tecniche e regole per la compilazione della comunicazione”. La comunicazione in esame riguarda i dati delle liquidazioni periodiche delle operazioni attive, registrate o soggette a registrazione, e le operazioni passive registrate.
Per ciascuna liquidazione periodica deve essere compilato un distinto modulo della presente Comunicazione, compilando il campo “Mod. N.” posto in alto a destra nel quadro VP, quindi nell’ambito della comunicazione i contribuenti che effettuano:
- le liquidazioni periodiche mensili, compilano 3 moduli, cioè uno per ciascun mese del trimestre;
- le liquidazioni periodiche trimestrali, compilano un unico modulo, riferito al trimestre.
- sia liquidazioni mensili che trimestrali (in caso di contabilità separate), devono compilare un modulo per ciascun mese e un modulo per il trimestre (nel particolare caso di anticipazione, ai fini compensativi dell’imposta, della liquidazione periodica trimestrale in coincidenza con quella relativa al terzo mese di ogni trimestre solare, vedi istruzioni di cui al punto B) del paragrafo successivo “Contribuenti con contabilità separate”).
Presentazione del modello per i contribuenti con contabilità separate
I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell’art. 36, devono compilare un unico modulo del quadro VP riepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separate per il mese o trimestre di riferimento.
Nel caso in cui tra dette attività ne figuri una per la quale è previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, della presente Comunicazione, i dati di quest’ultima attività non devono essere compresi nella Comunicazione da presentare in relazione alle altre attività per le quali è previsto l’obbligo dichiarativo.
A) Contribuenti con la stessa periodicità (mensile o trimestrale)
Tali contribuenti devono presentare la Comunicazione riepilogando nel modulo relativo a ciascun periodo (mese o trimestre) tutte le attività per le quali il soggetto tiene contabilità separate.
B) Contribuenti con periodicità diversa (sia mensile che trimestrale)
Il contribuente che effettui, per le diverse attività esercitate, sia liquidazioni periodiche mensili che trimestrali deve, in via generale, presentare la Comunicazione con moduli distinti (mensili e trimestrali) con riferimento alle rispettive liquidazioni.
Nel particolare caso di anticipazione, ai fini compensativi dell’imposta, della liquidazione periodica trimestrale in coincidenza con quella relativa al terzo mese di ogni trimestre solare (marzo, giugno, settembre e dicembre per i soli contribuenti di cui all’art. 74, comma 4), deve essere presentata la Comunicazione riepilogando in un unico modulo la liquidazione periodica relativa al terzo mese e quella relativa al trimestre riferita a tutte le attività esercitate, indicando entrambi i periodi nelle corrispondenti caselle (esempio: liquidazione congiunta mese di marzo - primo trimestre, indicare il valore “03” nella casella “Mese” e “1” nella casella “Trimestre” del rigo VP1).
La descritta modalità di compilazione riguarda anche la Comunicazione presentata dall’ente o società commerciale controllante, contenente i dati della liquidazione periodica dell’IVA per l’intero gruppo del quale facciano parte sia enti o società tenuti alle liquidazioni mensili che enti o società tenuti alle liquidazioni trimestrali.