L'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con una nuova nota ha ribadito la sanzionabilità dei datori di lavoro in materia di pagamento degli stipendi che non avvenga con mezzi tracciabili .
Si ricorda che l'obbligo di pagamento della retribuzione ai dipendenti e dei compensi ai collaboratori unicamente con modalità tracciabili, è stato posto a carico dei datori di lavoro e committenti dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi 910-913, della legge 205/2017).
Le modalità previste come obbligatorie a partire dal 1 luglio 2018 sono :
- - bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
- - strumenti di pagamento elettronico;
- - pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento o anche un conto ordinario ( come specificato dalla nota INL 7369/2018) ;
- - emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di comprovato impedimento del dipendente a riceverlo, a un suo delegato.
lIl datore di lavoro ha l'obbligo quindi di conservare la relativa documentazione e cioè le ricevute di versamento. Le violazioni alla disposizione sono punite con sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro da comminare al datore di lavoro/committente.
La nuova nota INL n. 473 2021 (allegata sotto) specifica che la firma del dipendente sulla busta paga o sulla ricevuta e/o una dichiarazione sottoscritta in cui affermi che il pagamento è avvenuto con mezzi tracciabili, non costituisce una prova del corretto adempimento da parte del datore di lavoro.
La nota prevede comunque, nei casi dubbi, la discrezionalità dell'ispettore nel verificare presso gli istituti di credito se il pagamento è stato effettuato con le modalità previste dalla legge
Va ricordato anche ch,e con parere n. 4538 del 22 maggio 2018, in risposta ad un quesito della Guardia di Finanza, l'ispettorato aveva chiarito che la violazione si verifica non solo quando il pagamento avviene con modalità diverse da quelle indicate dalla norma; ma anche nel caso in cui sia stato utilizzato uno dei mezzi di pagamento previsti (ad es. assegno o bonifico bancario) ma sia stato successivamente revocato o annullato.
In questi casi si ipotizza un tentativo di elusione e gli ispettori non potranno adottare la diffida di cui all'articolo 13 del Dlgs 124/2004, ma applicheranno la sanzione (articolo 16 della legge 689/1981) con determinazione della sanzione nella misura ridotta ad un terzo del massimo, ovvero la somma pari a 1.666,67 euro, da versare con codice tributo 741T.
Il ricorso amministrativo avverso il verbale di contestazione e notificazione secondo l'articolo 16 del Dlgs 124/2004 va inoltrato , entro trenta giorni dalla sua notifica.