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PAGAMENTO STIPENDI NON TRACCIABILE: TUTTI I CASI E LE SANZIONI

2 minuti, Redazione , 24/03/2021

Pagamento stipendi non tracciabile: tutti i casi e le sanzioni

Nuova nota dell'ispettorato: il datore di lavoro è sanzionabile anche a fronte di dichiarazione del lavoratore che il pagamento è avvenuto con mezzi tracciabili.

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl)  con una nuova nota  ha ribadito la sanzionabilità dei datori di lavoro  in materia di pagamento degli stipendi che non avvenga  con mezzi tracciabili . 

Si ricorda che l'obbligo  di pagamento della retribuzione ai dipendenti e dei compensi ai collaboratori  unicamente con modalità tracciabili, è stato posto a carico dei datori di lavoro e committenti dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi 910-913, della legge 205/2017).

Le modalità previste come obbligatorie a partire dal 1 luglio 2018 sono : 

  • - bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
  • - strumenti di pagamento elettronico;
  • - pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento  o anche un conto ordinario ( come specificato dalla nota INL 7369/2018) ;
  • - emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di  comprovato impedimento del dipendente  a riceverlo, a un suo delegato.

 lIl datore di lavoro ha l'obbligo quindi di conservare la relativa documentazione e cioè le ricevute di versamento. Le violazioni alla disposizione sono punite con  sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro da comminare al datore di lavoro/committente.

La nuova nota INL n. 473 2021 (allegata sotto)  specifica  che la firma del dipendente sulla busta paga o sulla ricevuta e/o una dichiarazione sottoscritta in cui affermi che il pagamento è avvenuto con mezzi tracciabili,  non  costituisce una prova del corretto adempimento da parte del datore di lavoro. 

La nota  prevede comunque, nei casi dubbi,  la discrezionalità dell'ispettore nel verificare presso gli istituti di credito se il pagamento è stato effettuato con le modalità previste dalla legge

Va ricordato anche ch,e con parere n. 4538 del 22 maggio 2018, in risposta ad un quesito della Guardia di Finanza,  l'ispettorato aveva chiarito che  la violazione si verifica non solo quando il pagamento avviene con modalità diverse da quelle indicate dalla norma;  ma anche nel caso in cui sia stato utilizzato uno dei mezzi di pagamento previsti (ad es. assegno o bonifico bancario) ma  sia stato successivamente revocato o annullato. 

In questi casi si ipotizza un tentativo di elusione  e gli ispettori non potranno  adottare la diffida di cui all'articolo 13 del Dlgs 124/2004,  ma applicheranno la sanzione (articolo 16 della legge 689/1981) con  determinazione della sanzione nella misura ridotta ad un terzo del massimo, ovvero la somma pari a 1.666,67 euro, da versare con codice tributo 741T.

Il ricorso amministrativo  avverso il verbale di contestazione e notificazione secondo l'articolo 16 del Dlgs 124/2004  va inoltrato , entro trenta giorni dalla sua notifica. 

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Allegato

INL Nota 473-2021

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