Il beneficio ACE (Aiuto alla Crescita Economica), previsto sia per i soggetti Ires che per i soggetti Irpef, va indicato nella dichiarazione dei redditi compilando il quadro RS. Com'è noto l'agevolazione ACE “trasforma” in una deduzione dal reddito complessivo netto, parte dell’incremento di capitale proprio dell’impresa moltiplicato per un coefficiente fissato annualmente dal governo.
Per quanto riguarda i soggetti IRPEF, possono beneficiare dell’ACE le imprese individuali e le società di persona in contabilità ordinaria per obbligo o per opzione. Si ricorda che non possono usufruirne:
- società sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria) il cui risanamento sia impossibile oppure economicamente non conveniente e, pertanto, la procedura sia finalizzata alla liquidazione;
- imprenditori individuali assoggettati alla dichiarazione di fallimento (dall’esercizio in cui è stata emessa), alla liquidazione coatta (dall’esercizio in cui viene emesso il provvedimento che ordina la liquidazione), all’amministrazione straordinaria (dall’esercizio in cui viene emesso il decretoche dichiara l’apertura della procedura di cessione dei complessi aziendali ex. art. 54, D.Lgs n. 270/99;
- società che hanno esercitato l’opzione per la c.d. Tonnage Tax ex. art. 155 del TUIR
- imprenditori e società agricole che determinano il reddito ex art. 32 del Tuir.
Per determinare la base di calcolo della deduzione ACE dei soggetti Irpef in contabilità ordinaria è necessario procedere alla somma algebrica, se positiva, tra due valori:
- componente fisso: dato dalla differenza positiva tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010.
- componente variabile: dato dagli incrementi netti, pari alla differenza tra gli elementi positivi e negativi, rilevati dal 1° gennaio 2016 fino al periodo in corso al 31 dicembre 2017.
Pertanto, la base ACE è pari al minor valore tra la somma dei due componenti succitati e il patrimonio netto contabile al 31.12.2017.
L’ammontare detassato verrà determinato applicando alla base ACE un coefficiente di remunerazione che, per effetto dell’art. 7 del Decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, è stato ridotto all’1,6 % per il 2017, per poi passare stabilmente all’1,5% per i successivi periodi d’imposta, rispetto al coefficientedel 4,75% del 2016.
Lo stesso art. 8, dal c. terzo in poi, determina gli incrementi e decrementi del capitale proprio e il momento della loro rilevanza ai fini ACE, che possono così, di seguito, riassumersi:
Variazioni Capitale proprio |
Voci di bilancio | Rilevanza ai fini ACE |
Incrementi del capitale proprio |
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Decrementi del capitale proprio |
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