Fatturazione elettronica anche per gli acquisti "tax free"a partire dal 1° settembre 2018. Ancora pochi giorni quindi con le vecchie regole. Ma chi riguarda il tax free? La disciplina Iva prevede che le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea di beni per un importo complessivo (Iva inclusa), superiore a 155 euro destinati all’uso personale o familiare, da trasportare nei bagagli personali fuori del territorio doganale Ue, possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta ai sensi dell'articolo 38-quater, Dpr 633/1972.
Il decreto fiscale collegato alla stabilità 2017 (DL 193/2016) ha introdotto l’obbligo di emettere le fatture per il tax free shopping in modalità elettronica (articolo 4-bis),obbligo prorogato poi al 1° settembre 2018 dalla legge di bilancio 2018 (il termine originario era il 1° gennaio 2018).
Il 22 maggio 2018 sono stati pubblicati due documenti di prassi con le regole attuative:
- con la determinazione n. 54088/RU, l’Agenzia delle dogane, di concerto con l’Agenzia delle entrate, ha definito le regole operative.
- con la nota n. 54505/RU, le Dogane hanno pubblicato le istruzioni operative per l’utilizzo del software Otello 2.0, così da consentire una graduale adesione alla nuove modalità, e per gestire il periodo transitorio (fatture tax free emesse fino al 31 agosto 2018 in formato cartaceo) ribadendo che dal 1° dicembre 2018, tutte le operazioni tax free sono trattate esclusivamente con Otello 2.0 a eccezione delle fatture emesse da cedenti unionali non stabiliti nel territorio italiano.
Nei documenti di prassi è stata inoltre ridefinita la procedura per lo sgravio dell’Iva ex articolo 38-quater, Dpr 633/1972:
- il cedente emette fattura elettronica e trasmette a Otello 2.0 il messaggio con i dati della fattura per il tax free shopping al momento dell’emissione, poi viene messo a disposizione del cessionario il documento elettronico con il codice che certifica l’avvenuta acquisizione
- il cessionario da prova dell'uscita delle merci dal territorio con il codice di visto digitale generato da Otello 2.0 (superando così il timbro in dogana). Nel caso in cui l’uscita del bene dal territorio Ue avvenga tramite un altro Stato membro, la prova di uscita sarà fornita dalla dogana estera secondo le regole vigenti in tale Paese.
I due documenti di prassi sono disponibili anche in allegato a questo articolo.